Commento alla Sentenza n. 22135 del 2023: La Mancata Sottoscrizione Digitale e l'Ammissibilità del Ricorso

La recente sentenza n. 22135, depositata il 23 maggio 2023, offre un'importante interpretazione della disciplina emergenziale introdotta per far fronte alla pandemia da Covid-19, in particolare riguardo alla presentazione dei ricorsi per cassazione. La Corte ha stabilito che la mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore degli allegati trasmessi tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso, se si tratta di documenti non essenziali.

Il Contesto Normativo

La sentenza si inserisce nel contesto normativo delineato dal Decreto Legge n. 137 del 2020, convertito dalla Legge n. 176 del 2020, che ha introdotto misure emergenziali per garantire il corretto funzionamento della giustizia durante la pandemia. In particolare, l'articolo 24, comma 6-sexies, lett. b), stabilisce delle disposizioni specifiche riguardanti le modalità di trasmissione degli atti processuali.

Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. n. 134 del 2020 - Ricorso per cassazione trasmesso a mezzo p.e.c. - Mancata sottoscrizione digitale degli allegati da parte del difensore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati non essenziali, in quanto non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (Fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione digitale della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto, perchè superfluo l'invio del provvedimento da parte del ricorrente, da trasmettersi per legge a cura della cancelleria del giudice "a quo").

Analisi della Fattispecie

Nella fattispecie esaminata, la Corte ha accolto il ricorso proposto da C. R., ritenendo che la mancata sottoscrizione digitale della sentenza impugnata non dovesse condurre all'inammissibilità. Questo approccio riflette un'interpretazione favorevole alla conservazione degli atti e alla continuità del processo, in particolare in un periodo di emergenza in cui le modalità di comunicazione e trasmissione degli atti sono state notevolmente influenzate dalla pandemia.

Le condizioni stabilite dalla Corte si possono riassumere come segue:

  • Mancata sottoscrizione digitale non causa di inammissibilità.
  • Allegati non essenziali non devono essere firmati digitalmente.
  • Principio di conservazione degli atti processuali prevale in caso di emergenza.

Conclusioni

La sentenza n. 22135 del 2023 rappresenta un passo significativo verso una maggiore flessibilità nelle procedure giuridiche in tempo di emergenza. Essa sottolinea l'importanza di adattare le norme alle circostanze straordinarie, evitando che tecnicismi formali possano ostacolare l'accesso alla giustizia. Queste disposizioni emergenziali non solo facilitano la gestione dei ricorsi, ma pongono anche l'accento sulla necessità di una giustizia accessibile e tempestiva per tutti i cittadini, anche in condizioni difficili.

Studio Legale Bianucci