Commento alla Sentenza n. 19979 del 2024: Responsabilità dell'Appaltatore e Vizi dell'Opera

La recente ordinanza n. 19979 del 19 luglio 2024 della Corte di Cassazione si è concentrata su un tema centrale nel diritto degli appalti: la responsabilità dell'appaltatore per inadempimento e la possibilità per il committente di opporre difformità e vizi dell'opera. Questo pronuncia rappresenta un'importante conferma dei principi giuridici già consolidati in materia, offrendo chiarimenti significativi per operatori del settore e professionisti legali.

Il Contesto Normativo

In base al Codice Civile Italiano, in particolare agli articoli 1667 e 1460, il committente ha il diritto di opporre all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera, anche quando la domanda di garanzia risulterebbe prescritta. Questo principio si basa sull'idea che nessuno possa pretendere il pagamento per un'opera che presenta vizi, in virtù del principio dell'inadempimento reciproco.

Responsabilità per inadempimento dell'appaltatore - Applicabilità dei principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni - Sussistenza - Condizioni - Eccezione di inadempimento da parte del committente - Ammissibilità - Mancata proposizione della domanda di garanzia - Irrilevanza - Proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Applicabilità del principio anche al contratto d’opera professionale. In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame.(Nella specie, la S.C. affermando il principio ha chiarito che esso trova applicazione anche nel caso di prestazione d'opera ex art. 2226 c.c.).

Implicazioni Pratiche della Sentenza

L'ordinanza n. 19979 del 2024 stabilisce che il committente non è obbligato a presentare una domanda di garanzia per poter opporre i vizi dell'opera. Tale aspetto è cruciale: spesso i committenti possono trovarsi in difficoltà nel dimostrare la presenza di vizi, ma la Corte ha ribadito che l'opposizione è ammissibile anche in assenza di una domanda riconvenzionale. Questo semplifica notevolmente la posizione del committente, garantendo una maggiore protezione dei suoi diritti.

  • Il committente può contestare l'appaltatore senza dover dimostrare di aver già avanzato una domanda di garanzia.
  • La responsabilità dell'appaltatore è ben definita, facilitando la risoluzione delle controversie.
  • I principi di cui agli articoli 1667 e 1460 c.c. si applicano anche ai contratti d'opera professionale.

Conclusioni

La sentenza n. 19979 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei committenti nel contratto d'appalto. Con la chiarificazione dei principi di responsabilità e la possibilità di opporre vizi e difformità dell'opera senza dover presentare una domanda di garanzia, si offre una maggiore certezza giuridica a tutti gli attori coinvolti. Questo orientamento della Corte di Cassazione si allinea con le normative europee che tendono a garantire la protezione delle parti più deboli nei contratti.

Studio Legale Bianucci