Commento alla Sentenza n. 19716 del 2024: Sanzioni Amministrative e Poteri del Giudice

La sentenza n. 19716 del 17 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sui poteri discrezionali del giudice nell'ambito delle sanzioni amministrative per violazioni del Testo Unico Bancario (TUB) e del Testo Unico della Finanza (TUF). Questo giudizio chiarisce le modalità di opposizione riguardo all'entità delle sanzioni e stabilisce principi fondamentali per la loro applicazione.

Il Contesto della Sentenza

Nel caso in esame, il ricorrente S. (S. S.) ha opposto una sanzione amministrativa irrogata per violazione delle norme previste dal TUB e dal TUF. La Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice di quantificare la sanzione, sottolineando che questo può avvenire entro limiti edittali stabiliti dalla legge. Di fondamentale importanza è la considerazione dell'effettiva gravità del fatto, che deve essere valutata considerando sia gli aspetti oggettivi che soggettivi.

ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO Opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del TUB (d.lgs. n. 117 del 1985) o del TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) - Poteri del giudice - Contenuto e Finalità - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Condizioni. Nel procedimento di opposizione concernente l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del TUB o del TUF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi e senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga che, nella determinazione della sanzione, si è tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

Le Implicazioni della Decisione

La Corte ha stabilito che la discrezionalità del giudice non solo è legittima, ma necessaria per garantire che la sanzione sia proporzionata rispetto alla violazione. Questo principio è di grande rilevanza poiché consente di evitare che sanzioni eccessive vengano imposte in situazioni in cui la gravità della violazione non giustificherebbe tali misure. Inoltre, l'assenza di obbligo di motivazione dettagliata sui criteri adoperati per la quantificazione della sanzione offre una maggiore flessibilità al giudice.

  • Discrezionalità del giudice: fondamentale per la proporzionalità della sanzione.
  • Rispettare i limiti edittali previsti dalla legge.
  • Valutazione della gravità della violazione: elementi oggettivi e soggettivi.

Conclusioni

La sentenza n. 19716 del 2024 si inserisce in un contesto giuridico di crescente attenzione verso la proporzionalità delle sanzioni amministrative. Essa conferma l'importanza del potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle norme del TUB e del TUF, salvaguardando al contempo i diritti dei soggetti sanzionati. In un'epoca in cui la giustizia amministrativa è spesso al centro di dibattiti pubblici, questa decisione rappresenta un passo avanti verso un sistema più equo e giusto, dove le sanzioni sono commisurate all'effettiva gravità dei fatti.

Studio Legale Bianucci