Commento alla Ordinanza n. 20107 del 2024: Inammissibilità e limiti della giurisdizione contabile

La recente Ordinanza n. 20107 del 22 luglio 2024, emanata dalla Corte di Cassazione, fornisce importanti chiarimenti sulla giurisdizione contabile e le modalità di impugnazione delle decisioni della Corte dei Conti. In particolare, la sentenza tratta della inammissibilità del ricorso per cassazione, evidenziando come la mancata impugnazione di una statuizione di rigetto nel merito possa precludere ulteriori possibilità di contestazione.

Il contesto della sentenza

Nel caso in esame, il ricorrente C. (G. A.) si è trovato di fronte a una decisione della Corte dei Conti che aveva respinto la sua impugnazione su due fondamentali ragioni: da un lato, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, e dall’altro, il rigetto nel merito per infondatezza. La Corte ha stabilito che, in assenza di impugnazione della seconda statuizione, il ricorso per cassazione non può essere accolto.

(RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CORTE DEI CONTI In genere. Nel caso in cui il giudice contabile d'appello respinga l'impugnazione sulla base di due concorrenti rationes decidendi - l'una di inammissibilità, per l'inconfigurabilità di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 172 del d.lgs. n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile) o di danno erariale o di giudizio di conto, e l'altra di rigetto nel merito, per infondatezza delle ragioni poste a fondamento della domanda -, l'omessa impugnazione di quest'ultima statuizione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non potendosi configurare una carenza d'interesse della parte alla sua proposizione in ragione della preventiva dismissione della potestas iudicandi da parte della Corte dei conti, trattandosi pur sempre della violazione dei limiti interni della giurisdizione, estranea al perimetro del controllo di legittimità di cui al citato art. 111, comma 8, Cost.

Le implicazioni giuridiche

Questa sentenza evidenzia un aspetto cruciale della giustizia contabile italiana: la necessità di impugnare tutte le statuizioni che possono influire sull’esito finale del procedimento. Infatti, il principio di economia processuale e il diritto di accesso alla giustizia impongono un’attenta valutazione delle decisioni che si intendono contestare. Se un giudizio di merito viene omesso, ciò determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso per cassazione, come stabilito dall'art. 111 della Costituzione.

  • Rilevanza della doppia ratio decidendi nella decisione della Corte dei Conti.
  • Obbligo di impugnazione di tutte le statuizioni per preservare il diritto di ricorso.
  • Consequenze della carenza di potestas iudicandi e la sua influenza sulla legittimità del ricorso.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 20107 del 2024 rappresenta un'importante tappa nella comprensione della giurisdizione della Corte dei Conti e delle modalità di impugnazione delle sue decisioni. È fondamentale che i soggetti coinvolti in procedure contabili comprendano appieno le implicazioni delle varie statuizioni e l'importanza di un’adeguata difesa nel processo. La sentenza chiarisce che la mancata impugnazione di una decisione di rigetto nel merito può comportare l'impossibilità di ricorrere in Cassazione, limitando così le possibilità di tutela dei diritti.

Studio Legale Bianucci