Commento all'Ordinanza n. 20013 del 2024: Revocazione nelle Pronunce della Corte di Cassazione

La recente Ordinanza n. 20013 del 19 luglio 2024, emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, offre un'importante riflessione sulla tematica della revocazione delle pronunce. Questo provvedimento chiarisce i requisiti necessari affinché un errore possa essere considerato rilevante secondo l'articolo 395, n. 4, del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). In questo articolo, analizzeremo i punti principali della sentenza e le implicazioni che essa ha per i futuri ricorsi.

I requisiti per la revocazione delle pronunce

La Corte ha stabilito che l'errore rilevante, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve soddisfare alcuni requisiti specifici:

  • Deve consistere in un'erronea percezione dei fatti di causa.
  • Non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa.
  • Deve possedere caratteri di evidenza assoluta e immediata rilevabilità.
  • Deve essere essenziale e decisivo per la pronuncia.
  • Deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione.

In particolare, la Corte ha sottolineato che l'errore deve essere di una tale evidenza da potersi riscontrare solo attraverso un confronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa. Questo implica che il ricorrente non può semplicemente lamentare un omesso esame di motivi già presentati, come avvenuto nel caso specifico, ma deve dimostrare un errore di fatto percettivo.

La specificità dell'errore di fatto

In genere. In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall'evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).

La Corte, nel caso in esame, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso presentato dal ricorrente, il quale non ha saputo evidenziare un errore di fatto percettivo, ma ha semplicemente indicato un omesso esame di motivi già esposti. Questo serve a ribadire che la revocazione non può essere utilizzata come un ulteriore grado di giudizio, ma deve attenersi strettamente ai requisiti sopra menzionati.

Conclusioni

L'Ordinanza n. 20013 del 2024 rappresenta un'importante conferma della rigida interpretazione che la Corte di Cassazione ha adottato in materia di revocazione delle pronunce. Gli avvocati e i professionisti del diritto devono prestare particolare attenzione a questi requisiti quando valutano la possibilità di un ricorso per revocazione, poiché il mancato rispetto delle condizioni stabilite dalla Corte potrebbe comportare l'inammissibilità del ricorso stesso. Questo non solo evidenzia l'importanza della precisione nei procedimenti legali, ma anche la necessità di un'approfondita analisi dei fatti di causa prima di intraprendere qualsiasi azione legale.

Studio Legale Bianucci