Commento sull'Ordinanza n. 18653 del 2024: Giurisdizione nel Pubblico Impiego

La recente Ordinanza n. 18653 del 08/07/2024 offre importanti chiarimenti riguardo alla giurisdizione nelle controversie relative all'impiego pubblico contrattualizzato. In particolare, essa si concentra sulle procedure concorsuali e sul riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo, un tema cruciale per i professionisti del settore legale e per i lavoratori del pubblico impiego.

Il contesto normativo

La questione centrale affrontata nella sentenza riguarda l'applicazione dell'articolo 63 del d.lgs. n. 165 del 2001. Questo articolo stabilisce che tutte le controversie inerenti al rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, inclusi assunzioni e conferimenti di incarichi dirigenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Tuttavia, la giurisdizione amministrativa è riservata, in via residuale, alle sole procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la Pubblica Amministrazione (P.A.).

Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie in materia di procedure concorsuali - Riparto della giurisdizione - Criteri - Fattispecie. In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedura finalizzata all'eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito).

Implicazioni della sentenza

L'Ordinanza in analisi conferma l'importanza di distinguere tra le diverse fasi del rapporto di lavoro nel pubblico impiego privatizzato. La Corte ha ribadito che le controversie relative all'assunzione e alla gestione dei rapporti di lavoro sono di competenza del giudice ordinario, mentre le procedure concorsuali, come l'emissione di bandi e la valutazione dei candidati, rientrano nella giurisdizione amministrativa.

Questo principio è di fondamentale importanza per garantire che le controversie siano trattate dalla giurisdizione più appropriata, evitando conflitti di competenza e assicurando una gestione più efficiente delle risorse legali. La sentenza si allinea con precedenti giurisprudenziali, tra cui le Sezioni Unite del 2017, che hanno affrontato tematiche analoghe.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 18653 del 2024 rappresenta un passo significativo nella definizione della giurisdizione in materia di pubblico impiego. La chiarezza fornita dalla Corte in merito alla ripartizione delle competenze tra giudice ordinario e amministrativo non solo facilita la risoluzione di controversie, ma offre anche una guida preziosa per i professionisti del diritto e per i lavoratori del settore pubblico. È fondamentale rimanere aggiornati su queste evoluzioni giuridiche per garantire una corretta tutela dei diritti dei lavoratori e una gestione efficiente delle controversie.

Studio Legale Bianucci