Commento alla Sentenza Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024: Riflessioni sulla Giurisdizione e Amministrazione del Processo

La recente Ordinanza n. 16784 del 17/06/2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sulla natura degli atti di amministrazione del processo e sul loro impatto sulla giurisdizione. In particolare, la decisione chiarisce come tali atti non possano essere considerati come mera amministrazione, ma piuttosto come espressione di una competenza giurisdizionale che ne determina l'insindacabilità.

La Natura degli Atti di Amministrazione del Processo

Secondo la Corte, gli atti presidenziali di amministrazione del processo, come quelli emessi dal presidente di sezione di una Corte d'appello, non rivestono una natura puramente amministrativa. Essi sono, invece, strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale. Questo implica che tali atti non possono essere soggetti a valutazioni discrezionali da parte di altri giudici, ma sono riservati all'ordine giudiziario stesso.

In genere. Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).

Le Conseguenze Legali e i Rimedi per le Parti

Questa decisione evidenzia come la tutela del diritto alla decisione in tempi ragionevoli non sia garantita attraverso l'impugnazione di tali atti amministrativi, ma tramite altre forme di rimedio. Tra queste, troviamo:

  • Rimedi preventivi o risarcitori secondo la Legge n. 89 del 2001;
  • Interlocuzioni endo-processuali con il giudice istruttore;
  • Possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia.

Ciò sottolinea l'importanza di una corretta organizzazione della giurisdizione e la necessità di mantenere la separazione dei poteri, affinché il diritto alla giustizia non venga compromesso.

Conclusioni

In sintesi, l'Ordinanza n. 16784 del 2024 offre una chiara interpretazione della natura degli atti di amministrazione del processo, ribadendo l'insindacabilità di tali atti e la loro funzione strumentale all'esercizio della giurisdizione. È fondamentale che le parti coinvolte comprendano i rimedi a loro disposizione, affinché possano tutelare efficacemente i propri diritti nel contesto di un sistema giudiziario complesso e in continua evoluzione.

Studio Legale Bianucci