Commento sulla sentenza n. 9759 del 2024: la legittimità delle cartelle esattoriali secondo l'art. 36-bis del d.P.R. n. 600

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 9759 del 11 aprile 2024, ha affrontato un tema cruciale in materia tributaria: la legittimità delle cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai crediti d'imposta. La decisione si inserisce in un contesto giuridico complesso, nel quale si intrecciano l'interpretazione delle norme tributarie e il diritto di difesa dei contribuenti.

Il caso trattato dalla Corte

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato, confermando la nullità di una cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La cartella in questione era stata emessa dall'Agenzia delle Entrate per disconoscere un credito d'imposta, senza che fosse stato inviato alcun avviso preventivo al contribuente. Questo aspetto è fondamentale: il controllo cartolare previsto da tale articolo non può risolvere questioni giuridiche, come il disconoscimento di crediti.

Cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Contrasto sull'interpretazione di una disposizione normativa - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, per cui il disconoscimento dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso, anche solo bonario, di recupero di detto credito. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata, che aveva correttamente dichiarato la nullità della cartella ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosiuto il credito da acconti sospesi superiori all'imposta dovuta, risolvendo un contrasto interpretativo tra due diversi provvedimenti del direttore della stessa Agenzia, e provveduto al suo recupero, senza avere inviato al contribuente un preventivo avviso relativo all'esito della procedura automatizzata di controllo).

Le implicazioni giuridiche della sentenza

Questa sentenza ha importanti implicazioni per i contribuenti e per l'Amministrazione finanziaria. In particolare:

  • Ribadisce il principio che l'emissione di una cartella esattoriale deve essere preceduta da un avviso, anche solo bonario, per garantire il diritto di difesa del contribuente.
  • Chiarisce che il controllo cartolare non può risolvere questioni giuridiche complesse, come il disconoscimento di crediti d'imposta.
  • Rafforza la necessità di un'interpretazione uniforme delle norme da parte dell'Agenzia delle Entrate, evitando contrasti tra provvedimenti diversi.

Conclusioni

La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, offre un chiaro messaggio sia ai contribuenti che all'Amministrazione Finanziaria: la trasparenza e il rispetto delle procedure sono fondamentali per un sistema tributario giusto ed equo. L'importanza di un avviso preventivo non è solo una formalità, ma un elemento essenziale per garantire il diritto di difesa e la correttezza del procedimento amministrativo. Ciò rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela dei diritti dei contribuenti e una migliore gestione delle controversie tributarie.

Studio Legale Bianucci