Analisi della Sentenza n. 9138 del 2024: Whistleblowing e Limiti alla Protezione dell'Informante

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 9138 del 5 aprile 2024, offre spunti di riflessione importanti sul tema del whistleblowing e della protezione degli informatori. In questo articolo cercheremo di scomporre i principali elementi della sentenza, chiarendo le implicazioni legali e pratiche per i lavoratori e le organizzazioni coinvolte.

Il Contesto Normativo del Whistleblowing

Il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici o privati, è disciplinato in Italia principalmente dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalla legge n. 179 del 2017. Queste normative mirano a proteggere gli informatori da possibili ritorsioni, garantendo al contempo la trasparenza e l'integrità nella pubblica amministrazione.

  • Articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001: stabilisce le modalità di segnalazione degli illeciti.
  • Articolo 3 della l. n. 179/2017: definisce i diritti degli informatori e le modalità di protezione.

Il Caso Oggetto della Sentenza

Nel caso specifico, un lavoratore aveva presentato una denuncia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, esponendo fatti coperti da segreto aziendale. Tuttavia, successivamente, aveva comunicato in forma anonima a un organo di stampa i dettagli della denuncia. La Corte ha ritenuto che tale comportamento superasse le modalità previste per la protezione dell'informatore, escludendo pertanto il diritto alla protezione.

Segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis applicabile (c.d. "whistleblowing") - Denuncia presentata all'Autorità nazionale anticorruzione - Sua comunicazione anonima ad organi di stampa - Modalità eccedenti la finalità dell'eliminazione dell'illecito - Configurabilità della fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 179 del 2017, ratione temporis applicabile - Bilanciamento in concreto con il diritto alla libertà di espressione e di critica - Diritto alla protezione dell'informatore - Esclusione - Fattispecie. In tema di segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis applicabile), la comunicazione anonima ad organi di stampa dell'avvenuta denuncia all'Autorità nazionale anticorruzione di fatti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio rientra nell'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 179 del 2017 (ratione temporis applicabile), sicché la loro rivelazione con modalità eccedenti la finalità dell'eliminazione dell'illecito esclude il diritto alla protezione dell'informatore secondo un bilanciamento di interessi da operare in concreto con il diritto alla libertà di espressione e di critica. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la fondatezza dell'addebito disciplinare mosso ad un lavoratore per avere reso disponibile ad un giornalista i contenuti di una denuncia, presentata in qualità di whistleblower all'Autorità nazionale anticorruzione, di fatti coperti da segreto aziendale, la cui rivelazione è stata accertata essere avvenuta al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto al fine dell'eliminazione dell'illecito oggetto di segnalazione).

Conclusioni

La sentenza n. 9138 del 2024 sottolinea l'importanza di rispettare i canali ufficiali di segnalazione per garantire la protezione degli informatori. Laddove il comportamento del whistleblower ecceda le modalità previste dalla legge, come nel caso di comunicazioni a organi di stampa, si rischia di compromettere non solo la propria protezione, ma anche la credibilità delle segnalazioni stesse. È fondamentale che i lavoratori siano consapevoli di questi limiti, per tutelare i loro diritti e contribuire efficacemente alla lotta contro la corruzione e gli illeciti.

Studio Legale Bianucci