La sentenza della CGUE del 30 novembre 2023 e il principio del non refoulement: impatti sul trasferimento dei richiedenti asilo

Il 30 novembre 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza di grande rilevanza in materia di asilo e protezione internazionale. Questa decisione riguarda l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, noto come Regolamento Dublino III, stabilendo criteri fondamentali per l'impugnazione dei trasferimenti verso altri Stati membri. In particolare, la Corte ha chiarito che un tribunale non può esaminare il rischio di violazione del principio del "non refoulement" senza prima accertare l'esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento.

Il principio del non refoulement e la sua applicazione

Il principio del "non refoulement" è un elemento cruciale del diritto internazionale, che impedisce il trasferimento di richiedenti asilo verso Paesi dove potrebbero subire persecuzioni o torture. La sentenza della CGUE ha ribadito che, in caso di impugnazione di un provvedimento di trasferimento, è essenziale che il tribunale verifichi se nel Paese di destinazione esistano condizioni di accoglienza adeguate e procedure di asilo efficienti. Questo approccio mette in evidenza il dovere delle autorità giudiziarie di garantire la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.

La sentenza e il caso specifico

Nella fattispecie esaminata, la Corte ha trattato il caso di un cittadino pakistano trasferito in Slovenia. Nonostante il richiedente avesse fornito documentazione e argomentazioni dettagliate riguardo a potenziali rischi in caso di trasferimento, il tribunale aveva erroneamente considerato la Slovenia un "Paese sicuro" senza effettuare i necessari approfondimenti sulle condizioni di accoglienza. La CGUE ha quindi cassato la sentenza del tribunale, sottolineando l'obbligo di un'analisi approfondita delle situazioni nei Paesi di trasferimento.

Art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Interpretazione data da CGUE con sentenza del 30 novembre 2023 - Impugnazione del trasferimento verso uno Stato membro - Sindacato del giudice - Valutazione di sussistenza del rischio di violazione del principio del "non refoulement" - Previa costatazione dell’esistenza di carenze sistemiche nel Paese di trasferimento - Necessità - Fattispecie. In tema di protezione internazionale, a seguito della sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, l'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013 deve essere interpretato nel senso che, nei casi in cui lo straniero ne faccia espressa menzione, allegando le opportune argomentazioni e la documentazione corrispondente, il tribunale competente a decidere sull'impugnazione del provvedimento amministrativo di trasferimento verso uno Stato membro non può esaminare la sussistenza del rischio di una violazione del principio del "non refoulement" se, preliminarmente, non abbia proceduto alla costatazione dell'esistenza, in tale Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C., in relazione all'impugnativa del provvedimento con il quale l'Unità Dublino aveva disposto il trasferimento in Slovenia di un cittadino pakistano, ha cassato la sentenza del tribunale che, nonostante le specifiche indicazioni e la puntuale documentazione allegata dall'istante, aveva omesso i necessari approfondimenti circa le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Slovenia, considerandolo pertanto un "paese sicuro").

Conclusioni

In sintesi, la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023 rappresenta un passo significativo nella tutela dei diritti dei richiedenti asilo in Europa. Essa non solo rafforza il principio del "non refoulement", ma richiede un'analisi rigorosa delle condizioni di accoglienza nei Paesi di trasferimento. Questo approccio mira a garantire che ogni richiedente asilo possa contare su un processo equo e su condizioni dignitose, senza il rischio di violazioni dei diritti umani. È fondamentale che i tribunali nazionali adottino questa interpretazione per garantire una protezione efficace e conforme agli standard internazionali.

Studio Legale Bianucci