Ordinanza n. 18485 del 2024: La mediazione obbligatoria e le sue condizioni di procedibilità

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 18485 del 8 luglio 2024, offre importanti chiarimenti riguardo alla mediazione obbligatoria, un procedimento che ha assunto un ruolo centrale nel panorama giuridico italiano. La sentenza affronta la questione della condizione di procedibilità della mediazione, stabilendo che tale condizione si considera realizzata quando una o entrambe le parti si dichiarano indisponibili a proseguire al termine del primo incontro con il mediatore.

Il contesto normativo della mediazione obbligatoria

Il d.lgs. n. 28 del 2010 ha introdotto in Italia la mediazione obbligatoria per alcune tipologie di controversie, come indicato nell'art. 5, comma 1-bis. Questo strumento mira a promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie, alleviando il carico dei tribunali e incentivando le parti a trovare un accordo. Tuttavia, per avviare un'azione legale, è essenziale che le parti dimostrino di aver espletato il tentativo di mediazione.

  • La mediazione è obbligatoria per controversie in materia civile e commerciale.
  • Il primo incontro con il mediatore è cruciale per determinare la volontà delle parti di procedere.
  • La comunicazione dell'indisponibilità a continuare è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità.

Il significato della sentenza e l'importanza del primo incontro

Procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità - Realizzazione - Condizioni - Fattispecie. La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione sul rilievo che, dopo l'invito del mediatore ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione, le parti non si erano soffermate su profili procedurali o formali ma erano entrate nel merito della controversia, illustrando le rispettive posizioni).

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Salerno, che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione, sottolineando che le parti, pur non avendo formalmente completato la procedura, si erano confrontate direttamente sul merito della questione. Questo aspetto è cruciale, poiché evidenzia come il dialogo tra le parti, anche in mancanza di un accordo, possa costituire un passo significativo nel processo di mediazione.

Conclusioni

In sintesi, l'ordinanza n. 18485 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella comprensione e applicazione della mediazione obbligatoria in Italia. Essa chiarisce che l'indisponibilità delle parti a proseguire oltre il primo incontro è sufficiente a soddisfare le condizioni di procedibilità, permettendo così di evitare formalismi eccessivi che potrebbero ostacolare la risoluzione delle controversie. Questo orientamento giurisprudenziale invita le parti a concentrarsi sulla sostanza del conflitto piuttosto che sui tecnicismi procedurali, favorendo un approccio più collaborativo e meno conflittuale nella risoluzione delle controversie.

Studio Legale Bianucci