Ordinanza n. 17148 del 2024: La Compravendita di Costruzione Abusiva e il Riferimento all'Art. 1489 C.C.

Il tema della compravendita di immobili in difformità rispetto ai titoli edilizi è di grande rilevanza nel contesto giuridico italiano. Con l'ordinanza n. 17148 del 21 giugno 2024, la Corte d'Appello di Napoli ha fornito un'importante chiarificazione riguardo alle responsabilità del venditore in caso di costruzione abusiva. In particolare, l'ordinanza si concentra sull'applicazione dell'articolo 1489 del Codice Civile, che tratta dei diritti e degli oneri legati alla cosa venduta.

La Disciplina dell'Art. 1489 C.C.

Il codice civile italiano, all'art. 1489, stabilisce le condizioni in cui si applicano le garanzie per evizione e vizi della cosa venduta. Secondo la massima della sentenza, in caso di compravendita di costruzione realizzata in difformità dalla licenza edilizia, si fa riferimento a tale norma se il vizio non si traduce in anomalie strutturali del bene. Inoltre, è fondamentale che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o che non fosse nota al compratore al momento dell'acquisto.

GARANZIA PER - IN GENERE Compravendita di costruzione abusiva perché difforme da titolo edilizio - Disciplina dell'art. 1489 c.c. - Applicabilità - Condizioni. In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità dalla licenza edilizia trova applicazione l'art. 1489 c.c. in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa venduta, quando il vizio della cosa non si concretizza in anomalie strutturali del bene, e sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto.

Le Condizioni di Applicazione della Garanzia

È interessante notare che la Corte ha specificato le condizioni sotto le quali l'art. 1489 c.c. può essere applicato. Infatti, la norma si applica quando il venditore non ha dichiarato la difformità e il compratore non ne era a conoscenza. Ciò implica che la trasparenza nelle trattative è fondamentale. In caso contrario, il venditore potrebbe essere ritenuto responsabile per eventuali danni o vizi che emergono post-acquisto.

  • La difformità non deve essere dichiarata nel contratto.
  • Il compratore non deve essere a conoscenza della difformità al momento dell'acquisto.
  • Il vizio non deve riguardare anomalie strutturali dell'immobile.

Conclusioni

In sintesi, l'ordinanza n. 17148 del 2024 offre un importante spunto di riflessione per chi si occupa di diritto immobiliare. La chiarezza sulle garanzie del venditore in caso di costruzione abusiva è fondamentale per tutelare gli interessi dei compratori e promuovere pratiche di vendita più trasparenti. Riveste quindi un ruolo centrale la conoscenza delle normative e delle condizioni di applicabilità delle stesse, affinché i diritti di tutte le parti coinvolte siano rispettati e tutelati.

Studio Legale Bianucci