Divieto di cumulo degli incarichi: commento all'Ordinanza n. 19823 del 2024

Il recente pronunciamento della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 19823 del 18 luglio 2024 offre importanti chiarimenti in merito al divieto di cumulo degli incarichi per i direttori generali di aziende sanitarie che operano come liberi professionisti. Questo tema è di particolare rilevanza nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dove la trasparenza e la prevenzione dei conflitti di interesse sono fondamentali per garantire un servizio pubblico efficiente e imparziale.

Il contesto normativo del divieto di cumulo

Secondo la normativa italiana, in particolare l'articolo 3-bis, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992, il divieto di cumulo degli incarichi si applica non solo ai dipendenti pubblici, ma anche ai liberi professionisti che ricoprono ruoli di responsabilità all'interno delle aziende sanitarie. Questo principio è ulteriormente supportato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, che mira a prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di più attività professionali contemporaneamente.

Direttore generale di aziende sanitarie - Libero professionista non dipendente pubblico - Divieto di cumulo degli incarichi - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze. Al privato libero professionista, che ricopre l'incarico di direttore generale di aziende sanitarie, si applica, come a coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con le pubbliche amministrazioni, la normativa in materia di divieto di cumulo degli incarichi, poiché l'art. 3-bis, comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 estende l'incompatibilità ai rapporti di lavoro autonomo, quale è quello che si instaura con la stipulazione di contratto d'opera con l'ente pubblico, in conformità alle finalità, perseguite dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, di sottrarre tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze, in senso lato, della P.A. ai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività, verificandosi altrimenti una ingiustificata disparità di trattamento.

Le implicazioni pratiche della sentenza

Con questa Ordinanza, la Corte ha confermato che anche i liberi professionisti, pur non essendo dipendenti pubblici, devono rispettare il divieto di cumulo degli incarichi. Ciò implica che un direttore generale di un'azienda sanitaria, che opera come libero professionista, non può accettare ulteriori incarichi che possano compromettere la sua imparzialità o la sua capacità di operare nel migliore interesse dell'ente pubblico.

  • Prevenzione dei conflitti di interesse.
  • Garanzia di imparzialità nel servizio pubblico.
  • Uniformità di trattamento tra dipendenti pubblici e liberi professionisti.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 19823 del 2024 rappresenta un passo significativo verso una maggiore chiarezza e uniformità nella regolamentazione dei ruoli professionali nel settore sanitario. Le disposizioni riguardanti il divieto di cumulo degli incarichi sono fondamentali per garantire la trasparenza e l'integrità all'interno delle pubbliche amministrazioni, evitando che i conflitti di interesse possano compromettere la qualità dei servizi offerti ai cittadini. È essenziale che tutti gli attori coinvolti nel sistema sanitario siano pienamente consapevoli di queste normative, al fine di garantire un funzionamento efficace e responsabile delle istituzioni pubbliche.

Studio Legale Bianucci