Commento alla Sentenza n. 18454 del 2024: Implicazioni della Cartolarizzazione dei Crediti

La recente ordinanza n. 18454 del 5 luglio 2024 emessa dalla Corte di Cassazione ha sollevato importanti questioni relative alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, un tema di crescente rilevanza nel panorama giuridico italiano ed europeo. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla possibilità per il debitore ceduto di avanzare domande riconvenzionali nei confronti della società di cartolarizzazione, chiarendo alcuni aspetti fondamentali della legge n. 130 del 1999.

Il Contesto Normativo della Cartolarizzazione

La legge n. 130 del 1999 ha introdotto in Italia la possibilità di cartolarizzare i crediti, stabilendo un regime giuridico specifico per le operazioni di cartolarizzazione. In base a questa normativa, i crediti ceduti diventano parte di un patrimonio separato, gestito da una società veicolo, che ha il compito di finanziare l'acquisto dei crediti e soddisfare i diritti degli investitori. Questa separazione patrimoniale è fondamentale per garantire la protezione degli investitori e la stabilità del sistema finanziario.

La Massima della Sentenza

Crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999 - Patrimonio separato - Domande riconvenzionali del debitore ceduto - Nei confronti del cessionario - Esclusione - Fattispecie. I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente).

Questo principio stabilisce chiaramente che il patrimonio separato della società veicolo ha una funzione esclusiva: garantire il pagamento dei diritti dei titolari dei titoli emessi. Pertanto, il debitore ceduto non può utilizzare questo patrimonio per far valere crediti personali nei confronti della società di cartolarizzazione. Tale esclusione è fondamentale per preservare l'integrità del meccanismo di cartolarizzazione e fornire sicurezza agli investitori.

Implicazioni Pratiche della Sentenza

  • Chiarezza sulla protezione dei diritti degli investitori.
  • Impossibilità per il debitore ceduto di opporre crediti pregressi.
  • Rafforzamento della disciplina della cartolarizzazione in linea con le normative europee.

Questa sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che mira a consolidare la disciplina della cartolarizzazione, allineando il diritto italiano a quello europeo, in particolare al Regolamento UE n. 2402 del 2017. La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, non solo ribadisce la separazione patrimoniale, ma offre anche un importante chiarimento sulla protezione dei diritti degli investitori, contribuendo a una maggiore stabilità del sistema finanziario.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 18454 del 2024 rappresenta un passo significativo nella regolamentazione della cartolarizzazione dei crediti. Essa chiarisce l'impossibilità per il debitore ceduto di sollevare domande riconvenzionali nei confronti della società di cartolarizzazione, tutelando così i diritti degli investitori e garantendo una maggiore sicurezza negli investimenti. Le implicazioni di questa sentenza sono destinate a influenzare non solo le pratiche legali, ma anche il modo in cui gli operatori del mercato percepiscono e gestiscono i crediti cartolarizzati.

Studio Legale Bianucci