Ordinanza n. 18116 del 2024: Consulente tecnico di parte e curatore fallimentare

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 18116 del 2 luglio 2024 porta alla luce importanti chiarimenti sulla figura del consulente tecnico di parte nel contesto del fallimento. Questa sentenza, emessa sotto la presidenza di M. Ferro e con relatore G. Dongiacomo, ha messo in discussione la categorizzazione del professionista incaricato dal curatore fallimentare, evidenziando le differenze tra il ruolo di consulente e quello di coadiutore.

Il contesto della sentenza

La controversia ha avuto inizio con un procedimento civile in cui S. (C. D.) si oppose a F. (T. V.), sollevando questioni riguardanti i poteri e le attribuzioni del curatore fallimentare. La Corte ha dovuto stabilire se l'opera prestata dal professionista potesse essere qualificata come incarico d'opera professionale o se dovesse rientrare nelle mansioni del coadiutore, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, della legge fallimentare.

Consulente tecnico di parte - Incaricato dal curatore - Figura del coadiutore - Esclusione - Incarico d'opera professionale - Sussistenza. L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, l.fall. e s'inquadra, piuttosto, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale.

Analisi della decisione

La Corte ha stabilito che l'attività del consulente tecnico di parte non può essere assimilata a quella del coadiutore, poiché quest'ultimo opera in un contesto di ausilio all'organo curatela, con limitazioni e prescrizioni specifiche. Al contrario, il consulente tecnico di parte svolge un'attività professionale autonoma, mirata a fornire supporto tecnico e specialistico in un procedimento civile. Questa distinzione è fondamentale, poiché comporta differenze in termini di responsabilità, diritti e obblighi del professionista.

  • Il consulente tecnico di parte agisce su incarico del curatore, ma la sua funzione è di natura professionale e indipendente.
  • Il coadiutore, invece, è legato a compiti specifici e non può esercitare un'attività professionale in autonomia.
  • La sentenza chiarisce anche le implicazioni economiche di tali incarichi, con rilevanti conseguenze sui compensi dovuti.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 18116 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella definizione dei ruoli all'interno del procedimento fallimentare. La chiara distinzione tra consulente tecnico di parte e coadiutore non solo offre una maggiore certezza giuridica, ma garantisce anche una maggiore trasparenza nei rapporti professionali. Gli operatori del diritto dovranno prestare particolare attenzione a tali differenze per evitare confusioni e garantire un corretto svolgimento dei procedimenti. La giurisprudenza continua a evolversi, ed è fondamentale rimanere aggiornati sulle novità in ambito fallimentare.

Studio Legale Bianucci