Commento all'Ordinanza n. 19293 del 2024: La Decisione Accelerata nei Ricorsi Inammissibili

Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza n. 19293 del 12 luglio 2024, che affronta la questione della legittimità costituzionale dell'art. 380-bis, comma 3, del Codice di Procedura Civile. Questa norma è fondamentale per la gestione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, poiché consente una trattazione accelerata in camera di consiglio, piuttosto che in pubblica udienza. L'ordinanza si inserisce in un contesto più ampio, dove la celerità del procedimento e la tutela dei diritti delle parti sono al centro del dibattito giuridico.

Il Contesto Normativo e la Questione di Legittimità

L'art. 380-bis c.p.c. è stato introdotto per snellire i procedimenti civili, permettendo alla Corte di decidere in modo più rapido su ricorsi che non presentano fondamenti giuridici validi. Tuttavia, alcuni giuristi hanno sollevato dubbi sulla compatibilità di tale norma con i principi di equità e giustizia, come stabilito dagli articoli 24, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione Italiana, oltre agli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

In particolare, i ricorrenti hanno contestato che la decisione in camera di consiglio possa limitare il diritto a un processo equo e pubblico. Tuttavia, nella sua pronuncia, la Corte ha ritenuto che la questione fosse manifestamente infondata.

“dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).”

Le Implicazioni della Sentenza

Questa ordinanza rappresenta un'importante conferma della validità del procedimento accelerato, evidenziando come la celerità e l'economia processuale possano coesistere con i diritti delle parti. La Corte ha sottolineato che la trattazione camerale non pregiudica il diritto al contraddittorio, assicurando che tutte le parti hanno la possibilità di esprimere le proprie posizioni, anche attraverso la partecipazione del Procuratore Generale.

  • Efficienza del sistema giudiziario.
  • Rispetto dei diritti fondamentali delle parti.
  • Chiarezza e trasparenza nei procedimenti.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 19293 del 2024 ribadisce l'importanza della celerità nella giustizia civile, senza compromettere i diritti dei cittadini. La Corte ha dimostrato che è possibile trovare un equilibrio tra l'efficienza del processo e il rispetto dei diritti fondamentali, un tema di crescente rilevanza nel panorama giuridico europeo. La questione della legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, quindi, è stata chiaramente risolta, confermando la validità dell'art. 380-bis c.p.c. e aprendo la strada a un'applicazione più pratica e veloce della giustizia civile in Italia.

Studio Legale Bianucci