Ordinanza n. 17104 del 2024: La giurisdizione sulle strade pubbliche e private

Il tema della giurisdizione sulle strade pubbliche e private è di rilevante importanza nel panorama giuridico italiano. L'ordinanza n. 17104 del 20 giugno 2024 offre spunti significativi per comprendere i confini tra le competenze della pubblica amministrazione e i diritti dei privati. In particolare, questa sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche svolge una funzione puramente dichiarativa, aprendo la strada a questioni di giurisdizione che coinvolgono il giudice ordinario.

La funzione dichiarativa dell'iscrizione comunale

Secondo la sentenza, l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche da parte del Comune non determina automaticamente la natura pubblica della strada stessa. Essa riveste una funzione dichiarativa della pretesa del Comune e si traduce in una presunzione di pubblicità. Questo significa che la semplice iscrizione non è sufficiente a stabilire diritti di uso pubblico, essendo possibile fornire prova contraria riguardo alla natura della strada o all'inesistenza di diritti di godimento da parte della collettività.

L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria della natura della strada stessa o dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività; ne consegue che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada o l'inesistenza di diritti di uso pubblico di una strada privata è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della P.A., ha in realtà natura di accertamento petitorio.

Giurisdizione e diritti soggettivi

Un aspetto cruciale evidenziato dall'ordinanza riguarda la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte stabilisce che le controversie riguardanti la proprietà, pubblica o privata, delle strade e l'inesistenza di diritti di uso pubblico su strade private devono essere trattate dal giudice ordinario. Questo è particolarmente significativo in quanto implica che, anche qualora si richieda l'annullamento di provvedimenti di classificazione della strada, la questione sottostante è di natura sostanziale e attiene all'accertamento dei diritti soggettivi.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 17104 del 2024 rappresenta un'importante tappa nella comprensione della giurisdizione sulle strade. La distinzione tra la funzione dichiarativa dell'iscrizione comunale e la possibilità di contestare tale iscrizione con prove contrarie è fondamentale per la risoluzione di eventuali controversie. La questione della giurisdizione del giudice ordinario in merito ai diritti di uso pubblico e alla proprietà delle strade private offre un quadro giuridico chiaro, utile sia per i professionisti del settore legale che per i cittadini interessati a comprendere i propri diritti.

Studio Legale Bianucci