Commento sulla Sentenza n. 9570 del 2024: Diritto di Prelazione Agraria

La sentenza n. 9570 del 9 aprile 2024 della Corte di Cassazione si pone come un importante punto di riferimento per la disciplina del diritto di prelazione e riscatto agrario. In particolare, la Corte affronta la questione del concorso tra più titolari di tali diritti, stabilendo criteri chiari per la risoluzione dei conflitti. Questo articolo si propone di analizzare i principali elementi della sentenza, mettendo in luce il significato e le implicazioni pratiche delle sue disposizioni.

Il Contesto Normativo

La sentenza si inserisce all'interno di un quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo n. 228 del 2001, in particolare dall'articolo 7, che regola il diritto di prelazione nel settore agricolo. Tale norma ha introdotto criteri modernizzati per la scelta del contraente, mantenendo tuttavia l’obiettivo di promuovere l’ampliamento delle aziende agricole e la ricomposizione fondiaria. La sentenza chiarisce che, in assenza di titoli preferenziali, il giudice deve valutare la maggiore o minore attitudine dei richiedenti a perseguire tali obiettivi.

I Criteri di Scelta del Giudice

La Corte sottolinea come, nel caso di concorso tra più titolari del diritto di prelazione, sia fondamentale non solo considerare la priorità temporale delle iniziative, ma piuttosto l’effettiva capacità di ciascun aspirante di contribuire agli scopi dell’agricoltura moderna. In tal senso, i criteri di scelta del giudice sono i seguenti:

  • Maggiore attitudine a realizzare l’ampliamento delle dimensioni aziendali.
  • Capacità di promuovere l’efficienza tecnico-economica dell’unità produttiva.
  • Contributo alla ricomposizione fondiaria e allo sviluppo aziendale.
Concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Insussistenza negli aspiranti dei titoli preferenziali ex art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Criteri di scelta del contraente - Individuazione - C.d. libertà contrattuale - Esclusione - Maggiore o minore attitudine a concretare la finalità delle norme - Necessità - Fondamento. In caso di concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario, il giudice, se nessuno degli aspiranti gode dei titoli preferenziali riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001, deve accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri in base alla maggiore o minore attitudine a realizzare l'obiettivo per il quale la prelazione è stabilita, ossia l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, prescindendo dalla priorità temporale dell'iniziativa dell'uno o dell'altro, e senza che possa trovare applicazione il criterio della libera scelta da parte del venditore, atteso che la norma citata non ha rivoluzionato i criteri già contenuti nell'art. 8 della l. n. 590 del 1965 e nell'art. 7 della l. n. 817 del 1971, ma ne ha introdotti altri, più moderni, lasciando immutati gli obiettivi del sistema della prelazione e del riscatto agrario.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 9570 del 2024 rappresenta un importante chiarimento per le questioni relative al diritto di prelazione e riscatto agrario. La Corte di Cassazione, stabilendo criteri chiari e orientati agli obiettivi economici e territoriali, offre un quadro di riferimento utile sia per i praticanti del diritto sia per gli agricoltori. L'importanza di tale pronuncia risiede nel suo potenziale applicativo per garantire uno sviluppo sostenibile e efficiente dell'agricoltura italiana.

Studio Legale Bianucci