Compenso dell'Amministratore Giudiziario: Commento sull'Ordinanza n. 20975 del 2024

La sentenza n. 20975 del 26 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema di grande rilevanza nel panorama giuridico italiano: la liquidazione del compenso all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo. Questo pronunciamento risulta cruciale, soprattutto in considerazione delle recenti modifiche legislative che hanno interessato la materia.

Il Contesto Normativo e la Questione del Vuoto Normativo

La Corte si è trovata a dover risolvere una situazione caratterizzata da un vuoto normativo. Questo è avvenuto a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 octies della legge n. 575 del 1965, avvenuta per effetto dell'art. 120 del d.lgs. n. 159 del 2011, prima dell'entrata in vigore della tariffa professionale approvata con il d.P.R. n. 177 del 2015. La questione centrale è se, in tale contesto, potessero essere applicate le tariffe abrogate di cui al d.m. n. 169 del 2010.

La Corte ha chiarito che tali tariffe non sono più applicabili neppure come parametro di riferimento, sottolineando la necessità di procedere a una valutazione equitativa. Questo aspetto è fondamentale, perché mette in luce l'importanza di considerare la specificità dell'incarico e la natura pubblicistica della funzione svolta dall'amministratore giudiziario.

La Massima della Sentenza

Beni sottoposti a sequestro preventivo - Amministratore giudiziario - Liquidazione compenso - Abolizione al momento della cessazione dall'incarico dell'art. 2 octies della l. n. 575/1965 - Vuoto normativo - Applicabilità delle abrogate tariffe di cui al D.M. n. 169 del 2010 - Esclusione - Criterio equitativo - Necessità - Parametri. In tema di liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo penale, qualora l'incarico sia cessato successivamente all'abolizione dell'art. 2 octies della l. n. 575 del 1965 (per effetto dell'art. 120 del d. lgs. n. 159 del 2011) e prima della entrata in vigore della tariffa professionale approvata, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, con il d.P.R. n. 177 del 2015, non è più applicabile l'abrogata tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al d.m. n. 169 del 2010, neppure quale parametro di riferimento, essendo necessario procedere, in presenza di un vuoto normativo, ad una valutazione equitativa, che tenga conto dell'attività svolta, della natura pubblicistica dell'incarico e dell'indole indennitaria del compenso.

Implicazioni e Considerazioni Finali

Questa sentenza ha numerose implicazioni pratiche. In primo luogo, evidenzia l'importanza di un approccio equitativo nella liquidazione dei compensi, che consideri non solo l'attività svolta ma anche la natura del servizio pubblico reso. Inoltre, pone l'accento sulla necessità di interventi legislativi che colmino i vuoti normativi, garantendo così una maggiore certezza giuridica per gli operatori del settore.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale che potrebbe influenzare future decisioni in materia di liquidazione dei compensi per gli amministratori giudiziari. È auspicabile che il legislatore intervenga per chiarire e definire in modo preciso le modalità di compenso, affinché situazioni simili possano essere evitate in futuro.

Studio Legale Bianucci