Commento alla Sentenza n. 18826 del 2024 sulla Proposta Concorrente in Concordato Preventivo

La sentenza n. 18826 del 10 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sulla disciplina del concordato preventivo, in particolare riguardo alla proposta concorrente ex art. 163, comma 4, della Legge Fallimentare. In questo articolo, analizzeremo le implicazioni della sentenza e il significato della declaratoria di inammissibilità, nonché le possibilità di ricorso.

La Declaratoria di Inammissibilità e le Sue Implicazioni

Il provvedimento che sancisce l'inammissibilità della proposta concorrente ha un ruolo cruciale nel contesto del concordato preventivo. La Corte ha stabilito che tale provvedimento non è ricorribile per cassazione, evidenziando la sua natura temporanea e non definitiva. Questo significa che la decisione di inammissibilità può essere rivista e modificata in qualsiasi momento, a fronte di nuove circostanze o di una diversa valutazione delle situazioni preesistenti.

  • Il provvedimento di inammissibilità è revocabile.
  • La revisione può avvenire in seguito a nuove evidenze.
  • È possibile opporsi all'omologazione della proposta del debitore.
Proposta concorrente ex art. 163, comma 4, l. fall. - Declaratoria di inammissibilità - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni. In tema di concordato preventivo, il provvedimento che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente presentata ai sensi dell'art. 161, comma 4, l.fall. non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non definitiva, essendo revocabile e modificabile in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze, ben potendo il proponente far valere ogni eventuale profilo di illegittimità del decreto mediante l'opposizione all'omologazione della proposta del debitore.

Il Ruolo del Proponente e le Possibilità di Opposizione

Un aspetto rilevante della sentenza riguarda il diritto del proponente di far valere eventuali profili di illegittimità del decreto. La Corte di Cassazione ha chiarito che, nonostante l'impossibilità di ricorrere per cassazione, il proponente mantiene il diritto di opporsi all'omologazione della proposta del debitore. Questo aspetto offre una forma di tutela per i creditori e per gli interessati, garantendo che ogni illegittimità possa essere discussa e valutata in sede di opposizione.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 18826 del 2024 rappresenta un importante chiarimento in tema di concordato preventivo, evidenziando la non ricorribilità per cassazione della dichiarazione di inammissibilità e il diritto del proponente di opporsi all'omologazione della proposta del debitore. La sentenza sottolinea l'importanza della flessibilità e della possibilità di revisione delle decisioni nel contesto delle procedure concorsuali. Questo è fondamentale per garantire che tutte le circostanze rilevanti possano essere adeguatamente considerate, promuovendo così un equilibrio tra le esigenze dei debitori e i diritti dei creditori.

Studio Legale Bianucci