Commento all'Ordinanza n. 16445 del 2024 sulla Conclusione dei Contratti di Apertura di Credito

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 16445 del 13 giugno 2024, offre spunti di riflessione significativi per gli operatori del diritto, in particolare riguardo ai contratti di apertura di credito. Questa sentenza si colloca in un contesto normativo che ha visto importanti cambiamenti, specialmente con l'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, la quale ha introdotto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari.

Il Contesto Normativo Precedente alla Legge n. 154 del 1992

Nel regime precedente alla legge n. 154 del 1992, i contratti di apertura di credito potevano essere conclusi anche tramite facta concludentia, ovvero attraverso comportamenti concreti che dimostravano l'esistenza dell'accordo. Questa modalità di conclusione ha un'importanza rilevante, poiché consente di superare le rigidità imposte da successivi sviluppi normativi.

Come evidenziato nella massima della sentenza:

(NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di apertura di credito - Regime anteriore alla l. n. 154 del 1992 - Conclusione per facta concludentia - Ammissibilità - Onere della prova - Contenuto. Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.

Le Implicazioni della Sentenza

La Corte di Cassazione ha ribadito che, per i contratti di apertura di credito stipulati prima dell'introduzione dell'obbligo della forma scritta, la prova dell'affidamento può essere fornita attraverso ogni mezzo, inclusa l'ammissibilità delle presunzioni. Questo aspetto è cruciale per le parti coinvolte, poiché amplia le modalità di prova e consente di far valere i diritti anche in assenza di una documentazione scritta.

  • Conclusione dei contratti per facta concludentia, persino in assenza di scrittura.
  • Possibilità di ricorrere a presunzioni per provare l'affidamento.
  • Rilevanza della normativa pre 1992 nel contesto attuale delle operazioni bancarie.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 16445 del 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante richiamo alla flessibilità delle modalità di conclusione dei contratti di apertura di credito nel periodo antecedente l'obbligo della forma scritta. Questa sentenza non solo chiarisce i diritti delle parti, ma offre anche un'importante opportunità per una migliore comprensione delle dinamiche contrattuali nel settore bancario, evidenziando come le modalità di prova possano influenzare il risultato delle controversie legali. Pertanto, è fondamentale per le aziende e i professionisti del settore essere a conoscenza di tali evoluzioni giurisprudenziali e normative.

Studio Legale Bianucci