Commento all'Ordinanza n. 15861 del 2024: la validità della clausola compromissoria 'per relationem'

La recente Ordinanza n. 15861 del 6 giugno 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante opportunità di riflessione sull'interpretazione delle clausole compromissorie, in particolare quelle 'per relationem' in ambito di arbitrato estero. La sentenza chiarisce le condizioni necessarie affinché tali clausole possano essere considerate valide, stabilendo principi fondamentali per la loro applicazione.

Il contesto normativo

La Corte si è pronunciata in base all'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e all'art. 808 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). Queste norme stabiliscono che le parti possono deferire agli arbitri stranieri la risoluzione di controversie future tramite una clausola compromissoria. Tuttavia, la forma scritta è essenziale. In particolare, per le clausole 'per relationem', è fondamentale che il richiamo al documento contenente la clausola sia espresso e specifico.

  • Rinvio espresso e specifico: è necessario che vi sia un chiaro riferimento alla clausola compromissoria.
  • Rinvio generico: non è sufficiente un semplice richiamo al documento o al formulario, poiché non garantisce la consapevolezza delle parti.
  • Consapevolezza delle parti: è cruciale che entrambe le parti siano pienamente informate della deroga alla giurisdizione ordinaria.

La massima della sentenza

Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Forma scritta del consenso dei contraenti - Clausola compromissoria "per relationem" ad altro negozio o documento - Validità - Condizioni - Fondamento. Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dell'art. 808 c.p.c., nel cd. arbitrato estero può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta "ad substantiam", che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale; per le clausole compromissorie "per relationem" - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento - il predetto requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione.

Conclusioni

L'ordinanza n. 15861 del 2024 rappresenta un importante chiarimento nell'ambito dell'arbitrato estero, stabilendo criteri chiari per la validità delle clausole compromissorie 'per relationem'. È fondamentale, per le parti coinvolte in contratti internazionali, prestare attenzione alla redazione delle clausole compromissorie, assicurandosi che siano formulate in modo tale da garantire la consapevolezza e l'accordo esplicito su eventuali deroghe alla giurisdizione ordinaria. Solo con un'adeguata attenzione a questi dettagli è possibile evitare future controversie e garantire la corretta applicazione delle norme arbitrali.

Studio Legale Bianucci