Competenza dei tribunali nelle controversie sulle acque pubbliche: commento all'ordinanza n. 21495 del 2024

L'ordinanza n. 21495 del 31 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta una questione cruciale riguardante la competenza giurisdizionale nelle controversie relative ai limiti dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua pubblici. In particolare, la Corte ha stabilito che la competenza spetta ai tribunali regionali delle acque pubbliche quando è necessaria un'indagine tecnica per determinare la natura pubblica del terreno in questione.

Il caso specifico e la decisione della Corte

Nella fattispecie, il ricorso ha riguardato una controversia in materia di usucapione di un terreno coincidente con l'alveo di un torrente. La Corte ha ritenuto che, per risolvere la questione, fosse indispensabile un'indagine tecnica per verificare se il terreno rientrasse nel demanio idrico o avesse perso tale qualità a causa del ritiro delle acque o di una sdemanializzazione tacita. Pertanto, ha respinto il ricorso, confermando la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche.

Determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde di un corso d'acqua - Controversie relative - Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche - Criterio di discrimine ai fini della competenza per materia - Fattispecie. Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario. (Nella specie relativa ad un giudizio di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e con le relative aree spondali, la S.C. ha respinto il ricorso per essere competente il tribunale regionale delle acque pubbliche in considerazione della necessità di un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita).

Le implicazioni della decisione

Questa ordinanza mette in luce un aspetto fondamentale della giurisprudenza italiana riguardante la gestione delle risorse idriche e la tutela del demanio pubblico. Il criterio di discrimine tra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche è di particolare rilevanza per i professionisti del settore legale, in quanto chiarisce le circostanze in cui è necessario un intervento tecnico per risolvere le controversie. È importante notare che la competenza non si limita solo alla questione di merito, ma abbraccia anche la necessità di accertamenti tecnici, rendendo chiara la distinzione tra le due giurisdizioni.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 21495 del 2024 rappresenta un importante riferimento per la comprensione delle dinamiche giuridiche relative ai corsi d'acqua pubblici e alla competenza dei tribunali. Essa sottolinea l'importanza di un'analisi approfondita delle questioni tecniche che possono influenzare la giurisdizione, evidenziando come la corretta attribuzione della competenza possa garantire una gestione più efficace delle controversie legate alle risorse idriche. I professionisti legali e gli operatori del settore devono prestare attenzione a queste indicazioni per orientarsi meglio nelle contese che coinvolgono il demanio idrico.

Studio Legale Bianucci