Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: commento all'Ordinanza n. 10627 del 2024

In data 19 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza n. 10627, che affronta tematiche cruciali riguardanti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In particolare, la sentenza si concentra sull'obbligo di repêchage e sulla fungibilità delle mansioni nel contesto del rapporto di lavoro subordinato. Questo articolo si propone di analizzare i punti salienti della decisione e le implicazioni per datori di lavoro e lavoratori.

Il contesto normativo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è disciplinato dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, che stabilisce i criteri per la legittimità di tali provvedimenti. L'articolo 2103 del Codice Civile, recentemente novellato, introduce importanti chiarimenti riguardo all'obbligo di repêchage. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sua recente ordinanza, afferma che l'obbligo di repêchage si applica solo nel caso di mansioni fungibili, escludendo la necessità per il datore di lavoro di organizzare corsi di formazione per la riconversione professionale dei lavoratori licenziati.

L'importanza della fungibilità delle mansioni

La Corte sottolinea che l'obbligo di repêchage non può essere esteso a mansioni che non siano concretamente attribuibili al lavoratore. Questo implica che, nel caso di un licenziamento, è fondamentale che le mansioni disponibili all'interno dell'azienda siano compatibili con le capacità e le competenze del dipendente. Se tali mansioni non sono fungibili, il datore di lavoro non è tenuto a fornire ulteriori opportunità di formazione o riconversione. Questo chiarimento è cruciale per evitare malintesi riguardo alle responsabilità del datore di lavoro in situazioni di crisi aziendale.

Obbligo di repêchage - Fungibilità delle mansioni - Necessità - Novella dell'art. 2103 c.c. - Irrilevanza. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.

Conclusioni

In sintesi, l'Ordinanza n. 10627 del 2024 della Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento sull'applicazione dell'obbligo di repêchage nel contesto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La sentenza evidenzia che la fungibilità delle mansioni è un criterio fondamentale per determinare le responsabilità del datore di lavoro, escludendo l'obbligo di formazione per la riconversione professionale. Questa interpretazione potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche occupazionali, ponendo i lavoratori in una posizione di maggiore vulnerabilità in caso di licenziamento. Pertanto, è fondamentale che entrambi i soggetti, datori di lavoro e lavoratori, siano consapevoli delle implicazioni legali e pratiche di tale decisione.

Studio Legale Bianucci