Servitù e legittimazione passiva: commento all'Ordinanza n. 11601 del 2024

La recente Ordinanza n. 11601 del 30 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, fornisce chiarimenti significativi riguardo alla legittimazione passiva in materia di servitù. In particolare, la Corte si è concentrata su chi possa essere considerato legittimato passivamente in caso di contestazione dell'esistenza di una servitù. Questo aspetto è cruciale per la tutela dei diritti dei proprietari e dei titolari di servitù, nonché per la gestione dei conflitti tra le parti.

Il concetto di legittimazione passiva

La legittimazione passiva, secondo la Corte, spetta primariamente a colui che contesta l'esistenza della servitù e ha un rapporto attuale con il fondo servente. Ciò include il proprietario, il comproprietario, il titolare di un diritto reale sul fondo o il possessore per nome. Questa impostazione giuridica è in linea con quanto stabilito dal Codice Civile italiano, il quale prevede che solo nei confronti di tali soggetti possa essere fatto valere il giudicato di accertamento.

  • La legittimazione passiva è quindi legata a un legame attuale con il fondo servente.
  • Il giudicato di accertamento può essere opposto solo a questi soggetti.
  • Nel caso di turbativa nei confronti del titolare della servitù, è possibile un'azione di rimessione in pristino.
SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LEGITTIMAZIONE Legittimazione passiva - Titolarità - Condizioni - Fondamento. In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.

Le conseguenze della sentenza

Questa ordinanza ha diverse implicazioni pratiche. Da un lato, chiarisce che la legittimazione passiva in ambito di servitù non è estesa a chi non ha un rapporto diretto con il fondo servente. Dall'altro, stabilisce che gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono essere chiamati in giudizio solo in specifiche circostanze. Ciò significa che, per tutelare il proprio diritto, il titolare della servitù deve prima individuare il soggetto legittimato passivamente.

Conclusioni

L'Ordinanza n. 11601 del 2024 rappresenta un'importante tappa nella giurisprudenza italiana riguardante le servitù. Essa non solo ribadisce i principi di legittimazione passiva, ma sottolinea anche l'importanza di un rapporto attuale con il fondo servente per far valere i diritti legali. Questo chiarimento è fondamentale per evitare conflitti e garantire la corretta applicazione delle norme in materia di servitù. La comprensione di tali dinamiche è cruciale per chiunque operi nel settore immobiliare o si trovi a gestire questioni legali relative a diritti di servitù.

Studio Legale Bianucci