Commento alla sentenza n. 11393 del 2024: Il concetto di attività economica e il gratuito patrocinio

La sentenza n. 11393 del 29 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante interpretazione del concetto di attività economica nel contesto del gratuito patrocinio. In particolare, essa chiarisce come l'attività economica, secondo l'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, debba coincidere con la finalità lucrativa diretta, escludendo pertanto le attività che perseguono obiettivi solidaristici.

Il concetto di attività economica secondo la normativa

Il riferimento normativo centrale in questa sentenza è l'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, che definisce le modalità di accesso al gratuito patrocinio. La Corte, nella sua ordinanza, ha ribadito che:

Art. 119 d.P.R. n. 115 del 2002 - Concetto di attività economica - Coincidenza con la finalità lucrativa diretta - Attività strumentali al raggiungimento di obiettivi solidaristici - Applicabilità - Esclusione. Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, coincide con il perseguimento di una finalità lucrativa diretta e non può essere applicato alle fattispecie in cui tale attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico.

In questa prospettiva, la Cassazione ha stabilito che solo le attività economiche che mirano a generare profitto possono essere considerate ai fini del gratuito patrocinio. Ciò significa che le attività che hanno come obiettivo il sostegno sociale, senza una finalità lucrativa diretta, non possiedono i requisiti per accedere a tale beneficio.

Implicazioni pratiche della sentenza

Le implicazioni di questa sentenza sono significative per diversi settori, tra cui:

  • Associazioni e organizzazioni non profit: devono rivedere le loro strategie per garantire che eventuali attività economiche siano chiaramente orientate al profitto, se intendono accedere ai benefici del gratuito patrocinio.
  • Operatori del diritto: avvocati e professionisti legali devono essere consapevoli di questi criteri quando assistono i propri clienti nella richiesta di gratuito patrocinio.
  • Giudici e tribunali: dovranno applicare questa interpretazione in modo uniforme nelle future decisioni riguardanti il gratuito patrocinio.

La Corte ha chiarito che la nozione di attività economica non può essere ampliata per includere attività che, pur avendo una valenza sociale, non perseguono un profitto diretto. Questo approccio mira a preservare l'integrità del sistema di gratuito patrocinio, garantendo che venga utilizzato per le finalità per cui è stato concepito.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 11393 del 2024 rappresenta un punto di riferimento essenziale per la comprensione della normativa sul gratuito patrocinio e sul concetto di attività economica. Essa sottolinea l'importanza di una chiara distinzione tra attività economiche a scopo di lucro e quelle con finalità solidaristiche, contribuendo a una maggiore certezza giuridica per tutti gli attori coinvolti. È fondamentale che le associazioni e gli studi legali si adeguino a questa interpretazione per garantire un corretto accesso ai benefici previsti dalla legge.

Studio Legale Bianucci