Riflessioni sulla Sentenza n. 10228 del 2024: Sanzioni Amministrative e Procedimenti Distinti

La sentenza n. 10228 del 16 aprile 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la disciplina delle sanzioni amministrative, in particolare per quanto riguarda la riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti dello stesso soggetto. Con questa ordinanza, la Corte ha confermato che la riunione di procedimenti sanzionatori è meramente facoltativa, un aspetto che ha suscitato un ampio dibattito tra esperti e professionisti del settore legale.

Il Contesto Normativo

La questione centrale trattata dalla Corte si inserisce nel quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998 e dal regolamento Consob n. 18750 del 2013. Questi strumenti giuridici stabiliscono le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). In particolare, l'articolo 7 del suddetto regolamento chiarisce che la riunione di procedimenti è facoltativa e regola solo il cumulo soggettivo, non le violazioni della stessa persona.

Sanzioni amministrative - Sanzioni emesse all’esito del procedimento art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti del medesimo individuo a fronte delle medesime vicende contestate - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Censura avente ad oggetto la mancata riunione di procedimenti aventi ad oggetto sanzioni nei confronti dello stesso soggetto - Ammissibilità - Limiti. In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti del medesimo individuo a fronte delle stesse vicende contestate è meramente facoltativa ex l'art. 7 del regolamento Consob n. 18750 del 2013, che disciplina il solo cumulo soggettivo e non anche le ipotesi di violazioni commesse dalla stessa persona; di talché la mancata riunione di distinti procedimenti promossi nei confronti dello stesso soggetto non è sindacabile in sede di ricorso per cassazione, purché, in ciascun procedimento, siano state effettuate le contestazione degli addebiti e siano state valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato essendo poi assoggettato ciascun provvedimento applicato dall'autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno.

Le Implicazioni della Sentenza

La decisione della Corte ha delle implicazioni significative per le parti coinvolte in procedimenti di sanzioni amministrative. In particolare, essa stabilisce che la mancata riunione di procedimenti distinti non può essere contestata in sede di ricorso, a condizione che in ognuno di essi siano state effettuate contestazioni adeguate e che le eventuali difese siano state considerate. Ciò implica che gli individui sanzionati devono affrontare ogni procedimento in modo separato, con la possibilità di ricorrere contro ciascun provvedimento.

  • Facoltatività della riunione di procedimenti sanzionatori.
  • Necessità di contestazioni adeguate in ogni procedimento.
  • Possibilità di ricorso per ciascun provvedimento sanzionatorio.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 10228 del 2024 offre una chiara interpretazione della normativa riguardante le sanzioni amministrative, evidenziando la facoltatività della riunione di distinti procedimenti. Questo aspetto può influenzare significativamente la strategia difensiva degli avvocati e la pianificazione delle azioni legali da intraprendere da parte degli individui coinvolti. È fondamentale che le parti interessate comprendano le implicazioni di questa ordinanza e si preparino adeguatamente per affrontare le sfide legali che possono derivare dalla gestione di più procedimenti sanzionatori.

Studio Legale Bianucci