Assicurazione sulla vita: commento all'Ordinanza n. 20128 del 2024 sul questionario anamnestico

Il tema dell'assicurazione sulla vita è di fondamentale importanza nel contesto giuridico italiano, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal contraente all'assicuratore. L'Ordinanza n. 20128 del 22 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre chiarimenti significativi in merito all'obbligo di informazione e alla formulazione dei questionari anamnestici. In questo articolo, analizzeremo il contenuto di questa sentenza e il suo impatto sul settore assicurativo.

Il caso in esame

La controversia riguardava un'assicurazione sulla vita stipulata da G. (A. P.) contro C. (T. M.), in cui si contestava la validità delle dichiarazioni fornite nel questionario anamnestico. La Corte d'Appello di Palermo aveva già rigettato le istanze di G., portando il caso all'esame della Suprema Corte. L'aspetto centrale della questione era se l'assicuratore avesse l'obbligo di indicare analiticamente tutte le patologie rilevanti per la valutazione del rischio.

Massima della sentenza

In genere. L'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.

Questa massima chiarisce l'importanza della formulazione del questionario anamnestico. È sufficiente che l'assicuratore richieda in modo generico la dichiarazione degli stati morbosi, senza l'obbligo di elencare ogni singola patologia. Questo approccio non deve essere interpretato come una mancanza di interesse da parte dell'assicuratore, ma come una modalità di semplificazione nella raccolta delle informazioni.

Implicazioni giuridiche

La sentenza richiama importanti articoli del Codice Civile, come gli articoli 1375, 1892 e 1893, i quali stabiliscono i principi di correttezza e buona fede nelle contrattazioni. In particolare, l'articolo 1892 sottolinea che il contraente deve fornire dichiarazioni veritiere in merito alle proprie condizioni di salute, mentre l'articolo 1893 precisa che eventuali reticenze o inesattezze possono comportare la nullità del contratto. Tuttavia, la Corte ha stabilito che l'assicuratore non è tenuto a fornire un elenco dettagliato delle patologie, ma deve limitarsi a richiedere informazioni generali.

  • Il questionario anamnestico deve essere chiaro e comprensibile.
  • Il contraente ha il dovere di comunicare eventuali patologie in atto.
  • L'assicuratore non ha l'obbligo di indicare tutte le malattie potenzialmente rilevanti.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente giuridico che potrebbe influenzare i futuri contratti di assicurazione sulla vita. La chiarezza nei questionari anamnestici è fondamentale per garantire un rapporto di fiducia tra le parti.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 20128 del 2024 offre un'interpretazione equilibrata delle dinamiche tra assicuratori e contraenti. Essa sottolinea che, sebbene ci sia un obbligo di chiarezza e trasparenza, non si può pretendere che l'assicuratore indichi ogni singolo stato morboso. È fondamentale che i contraenti siano consapevoli della loro responsabilità nel fornire informazioni veritiere e complete. Solo così si potrà garantire una corretta valutazione del rischio e una maggiore protezione per entrambe le parti coinvolte nel contratto di assicurazione sulla vita.

Studio Legale Bianucci