Commento alla Sentenza n. 19061 del 2024: La Clausola 'Vista e Piaciuta' nella Vendita

La sentenza n. 19061 del 2024 della Corte di Cassazione offre un'importante riflessione sulle dinamiche della compravendita, in particolare riguardo alla clausola "vista e piaciuta". Questa ordinanza, con estensore il dott. A. Carrato, ha chiarito come tale clausola possa escludere la garanzia per i vizi della cosa venduta, a patto che questi siano riconoscibili dal compratore con la normale diligenza.

Il Contesto Giuridico della Sentenza

La questione centrale riguarda la responsabilità del venditore nei confronti dell'acquirente, in relazione a vizi che possono presentarsi nella merce venduta. La Corte ha specificato che la clausola "vista e piaciuta" serve a certificare che il compratore ha avuto l'opportunità di esaminare il bene prima dell'acquisto. Se il venditore ha informato adeguatamente l'acquirente e se i difetti sono evidenti, il venditore non è responsabile.

Nel caso specifico, il materiale in questione era del marmo di seconda scelta, con vizi visibili a occhio nudo. La Corte ha ribadito che, in tali circostanze, il venditore non può essere ritenuto responsabile per la presenza dei vizi, a meno che non si dimostri che siano stati taciuti in mala fede.

La Massima della Sentenza

Vendita - Obbligazioni del venditore - Clausola "vista e piaciuta" - Esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta - Limiti - Fondamento - Fattispecie. In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto sussistere la responsabilità del venditore sebbene il marmo consegnato presentasse vizi percepibili ictu oculi, trattandosi di forniture di pezzi di marmo di seconda scelta e di diverse partite già tagliate e, in quanto tali, caratterizzati da colorazioni e venature non del tutto omogenee).

Implicazioni Pratiche e Conclusioni

Questa sentenza ha diverse implicazioni pratiche per le parti coinvolte in contratti di compravendita. È fondamentale che i venditori siano trasparenti riguardo allo stato della merce e che i compratori esercitino la dovuta diligenza nell'esaminare i beni. In particolare, si evidenzia l'importanza di:

  • Informarsi adeguatamente sui prodotti acquistati.
  • Richiedere documentazione e dettagli sui vizi eventualmente presenti.
  • Utilizzare clausole contrattuali chiare e ben definite.

In conclusione, la sentenza n. 19061 del 2024 rappresenta una guida utile per tutti coloro che sono coinvolti in compravendite, sottolineando che una corretta informazione e un'attenta valutazione sono essenziali per evitare controversie future.

Studio Legale Bianucci