Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità: commento sulla Sentenza n. 11660 del 2024

La Sentenza n. 11660 del 30 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, rappresenta un importante tassello nel panorama normativo italiano riguardante la responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità. In essa, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la responsabilità di tali soggetti non è solo di natura civile, ma assume una valenza anche punitiva, come stabilito dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

La responsabilità del visto di conformità

Il visto di conformità è un attestato rilasciato da professionisti abilitati che certifica la correttezza dei dati contenuti nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la sua emissione non è priva di rischi. La Corte ha chiarito che, nel caso di rilascio di un visto infedele, i soggetti coinvolti possono essere ritenuti responsabili per le conseguenze fiscali derivanti da tale azione. Questo implica che la responsabilità non si limita solo al contribuente, ma si estende anche ai professionisti che hanno attestato la correttezza delle dichiarazioni.

Le implicazioni della sentenza

Un aspetto cruciale della sentenza riguarda la competenza dell'Agenzia delle entrate nell'iscrizione a ruolo delle somme dovute. Infatti, come chiarito nel testo della sentenza,

Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241 del 1997 - Funzione anche punitiva - Competenza all’iscrizione a ruolo - Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione. La responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.

Questa posizione sottolinea l'importanza della corretta individuazione della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente, che deve essere stabilita in base al domicilio fiscale del trasgressore. Qualsiasi deroga a questa attribuzione potrebbe comportare l'illegittimità dell'atto, dando origine a potenziali contenziosi.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 11660 del 2024 getta luce su un tema spesso trascurato, ma di fondamentale importanza nel settore della fiscalità. I professionisti che rilasciano il visto di conformità devono essere pienamente consapevoli delle responsabilità che assumono, non solo nei confronti del contribuente, ma anche nei confronti dell'amministrazione fiscale. La chiarezza delle norme e delle responsabilità è essenziale per garantire un sistema fiscale equo e giusto per tutti.

Studio Legale Bianucci