Commento all'Ordinanza n. 10164 del 2024: Impugnazioni e Spese di Giudizio

Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza n. 10164 del 16 aprile 2024, fornendo un'importante interpretazione riguardante il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, ex art. 380-bis c.p.c. Questa sentenza si rivela cruciale per comprendere le conseguenze delle impugnazioni e la gestione delle spese legali quando una delle parti decide di non coltivare la propria impugnazione.

Il contesto della sentenza

Nell'ambito di un contenzioso tra L. (S.) e T. (L.), la Corte ha dovuto affrontare un caso in cui era stata depositata un'istanza di decisione da una sola delle parti. Il punto centrale della questione era la sorte dell'impugnazione incidentale non coltivata. La Corte ha stabilito che, in tali circostanze, l'impugnazione non coltivata deve essere considerata rinunciata, e di conseguenza, si deve decidere solo quella coltivata.

Massima della sentenza

In genere. In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380 -bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.

Le implicazioni pratiche della sentenza

Questa pronuncia ha delle importanti ripercussioni pratiche per gli avvocati e i loro clienti. Infatti, la Corte ha chiarito che:

  • Se una parte non coltiva la propria impugnazione, questa viene considerata rinunciata.
  • Le spese del giudizio di legittimità devono essere regolate in base all'esito complessivo, non solo a quello del ricorso coltivato.
  • La condanna in favore della cassa ammende e il raddoppio del contributo unificato si applicano solo alla parte che ha richiesto la decisione.

Queste indicazioni non solo semplificano il processo decisionale in situazioni di impugnazione, ma offrono anche una guida chiara su come affrontare la questione delle spese legali in tali contesti.

Conclusioni

L'Ordinanza n. 10164 del 2024 della Corte di Cassazione rappresenta un passo avanti verso una maggiore chiarezza nel procedimento di impugnazione, in particolare per quanto riguarda le conseguenze della non coltivazione di un ricorso. Gli avvocati devono prestare particolare attenzione a queste dinamiche, poiché la scelta di non procedere con un'impugnazione può avere effetti significativi sulla regolazione delle spese legali. In un contesto giuridico in continua evoluzione, è fondamentale rimanere aggiornati su tali pronunce per garantire una corretta assistenza legale ai propri clienti.

Studio Legale Bianucci