Ordinanza n. 16385 del 2024: La cancellazione dall'albo e l'interruzione del processo

Nell'ambito del diritto processuale civile, l'ordinanza n. 16385 del 12 giugno 2024 della Corte di Cassazione offre spunti significativi riguardo alla cancellazione dall'albo degli avvocati che esercitano la difesa personale. Questa pronuncia, emessa dal Presidente G. T. e relatore F. F., chiarisce aspetti cruciali circa le conseguenze di tale cancellazione nel contesto dell'interruzione del processo.

Il contesto normativo

La questione centrale affrontata nella sentenza riguarda l'articolo 86 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), che consente a un avvocato di esercitare la difesa personale, e l'articolo 301 c.p.c., che regola le ipotesi di interruzione del processo. La Corte ha stabilito che la cancellazione volontaria dall'albo non costituisce un'ipotesi di interruzione ai sensi dell'art. 301 c.p.c.

In genere. La cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati ottenuta dal professionista che esercita la difesa personale ex art. 86 c.p.c. non integra un'ipotesi rilevante a fini interruttivi ai sensi dell'art. 301 c.p.c., in quanto fuoriesce dalla tutela del diritto di difesa il provocare a proprio piacimento l'interruzione del processo, così imponendo alle altre parti un implicito e costante onere di verifica, in ogni momento del giudizio, della permanenza della qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore.

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza ha importanti ripercussioni per gli avvocati che decidono di esercitare la difesa personale. Ecco alcune considerazioni chiave:

  • La cancellazione volontaria non deve essere intesa come un mezzo per interrompere il processo a proprio piacimento.
  • Le altre parti coinvolte nel giudizio sono esonerate dall'onere di verificare costantemente la qualità di difensore dell'avvocato cancellato.
  • Il diritto di difesa deve rimanere garantito, evitando che un avvocato possa alterare il corso del processo a suo favore.

Conclusioni

In sintesi, l'ordinanza n. 16385 del 2024 rappresenta un importante passo nella tutela del diritto di difesa all'interno del processo civile. Essa stabilisce chiaramente che la cancellazione dall'albo di un avvocato che esercita la difesa personale non può essere utilizzata come strumento per interrompere il processo, assicurando così una maggiore stabilità e certezza per tutte le parti coinvolte. Questo principio è fondamentale per garantire l'equità e la regolarità dei procedimenti giudiziari.

Studio Legale Bianucci