Giurisdizione amministrativa e obblighi di accordo integrativo: commento sulla sentenza n. 15673 del 2024

La recente ordinanza n. 15673 del 5 giugno 2024 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione ha acceso un dibattito significativo in merito alla giurisdizione in materia di obblighi derivanti da accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi. Questa sentenza, che conferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, offre spunti di riflessione per gli operatori del diritto e per i cittadini coinvolti in controversie simili.

Il contesto della sentenza

Nella fattispecie in esame, il ricorrente A. (Tanzarella Francesco) ha contestato una decisione della Corte d'Appello di Bari che aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella amministrativa. La questione centrale riguardava l'esecuzione di un accordo di programma stipulato tra Regioni e autorità di bacino, un ambito dove la normativa italiana individua chiaramente il giudice amministrativo come competente.

Inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie in tema di accordo di programma tra Regioni e autorità di bacino. Le controversie in materia di inosservanza di obblighi derivanti da accordo integrativo o sostitutivo di provvedimenti amministrativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito con cui era stata declinata la giurisdizione del g.o. in ordine alla domanda concernente l'esecuzione di un accordo di programma tra Regioni e autorità di bacino).

Analisi della giurisprudenza

Questa sentenza si inserisce in un contesto normativo ben delineato dalle leggi italiane, in particolare dalla Legge 241/1990, che regola l'attività amministrativa e definisce i principi di trasparenza e partecipazione, e dalla Legge 142/1990, che tratta le autonomie locali. La giurisprudenza ha frequentemente ribadito che le controversie relative a obblighi derivanti da accordi di programma rientrano nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, evidenziando l'importanza di garantire un intervento efficace della giustizia in ambito pubblico.

  • Legge 08/06/1990 num. 142 art. 27
  • Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11
  • Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15
  • Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 34
  • Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A)

Conclusioni

La sentenza n. 15673 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza italiana in materia di giurisdizione amministrativa. Essa sottolinea la necessità di un approccio coerente e sistematico nell'affrontare le controversie che coinvolgono obblighi derivanti da accordi tra enti pubblici. Per gli avvocati e i giuristi, è fondamentale tenere conto di tali pronunce per orientare correttamente le strategie legali e garantire una tutela adeguata dei diritti dei cittadini.

Studio Legale Bianucci