Ordinanza n. 9333 del 2024: Liquidazione delle spese nel processo esecutivo

Con l'ordinanza n. 9333 del 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un'importante chiarificazione in merito alla liquidazione delle spese nel processo esecutivo. Questa sentenza si inserisce in un contesto giuridico complesso, in cui è fondamentale comprendere come vengono determinate le spese legali e quale criterio applicare in situazioni di esecuzione forzata.

La questione della liquidazione delle spese

Secondo quanto stabilito dall'art. 95 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), la liquidazione delle spese deve seguire specifici criteri. Nella fattispecie in esame, i giudici hanno escluso l'applicazione dei criteri del "disputatum" e del "decisum", che si riferiscono alla liquidazione delle spese in situazioni di contenzioso tra le parti, tipico dell'art. 91 c.p.c. In altre parole, nel contesto di esecuzione forzata, non si può parlare di una vera e propria contrapposizione processuale.

Il valore della controversia e la sua determinazione

La sentenza chiarisce che, nel processo esecutivo, il valore della "controversia" non può essere determinato attraverso i criteri sopra citati, poiché mancano le condizioni di dialettica processuale. Pertanto, il criterio di riferimento diventa l'effettiva entità delle somme precettate. Questo approccio si fonda sul principio della soggezione del debitore, che è centrale nelle procedure esecutive.

Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Valore della controversia - Criterio di determinazione - Decisum e disputatum - Esclusione - Fondamento - Entità delle somme precettate - Sussistenza. Per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95 c.p.c., il valore della "controversia" non può essere determinato sulla base del criterio del "disputatum" o di quello del "decisum", che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale; pertanto, il solo criterio applicabile è quello dell'effettiva entità delle somme precettate.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 9333 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per tutti gli operatori del diritto coinvolti nelle procedure esecutive. La chiarezza sui criteri di liquidazione delle spese, in particolare l'esclusione dei criteri del "disputatum" e del "decisum", fornisce una base solida per affrontare le questioni legate ai costi legali nel contesto dell'esecuzione forzata. È fondamentale che avvocati e professionisti del settore comprendano appieno queste disposizioni, per garantire una corretta gestione delle spese legali in fase di esecuzione.

Studio Legale Bianucci