Servitù di passaggio: commento sull'Ordinanza n. 11243 del 2024

La recente Ordinanza n. 11243 del 26 aprile 2024 della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle servitù di passaggio, un argomento di grande rilevanza nel diritto civile. Questa sentenza, che ha cassato una precedente decisione della Corte d'Appello dell'Aquila, si concentra sulla questione dell'acquisto a titolo originario e dell'ambulatorietà della servitù, elementi chiave per la comprensione dei diritti dei proprietari terrieri.

Il contesto giuridico della servitù di passaggio

La servitù di passaggio è un diritto reale che consente a un proprietario di un fondo (fondo servente) di passare attraverso un altro fondo (fondo dominante). Secondo l'articolo 1146 del Codice Civile, la servitù può essere acquisita a titolo originario o derivativo. La sentenza in discussione si occupa principalmente della prima forma di acquisto.

Servitù di passaggio - Acquisto a titolo originario in capo al dante causa - Sussistenza - Acquisto a titolo derivativo da parte dell'acquirente del fondo - Ambulatorietà della servitù - Conseguenze - Necessità di accertamento del rapporto diretto tra acquirente e fondo - Esclusione - Fattispecie. L'accertamento dell'acquisto a titolo originario della servitù di passaggio a favore del dante causa che trasmetta a titolo derivativo il proprio fondo, per il principio di ambulatorietà della servitù, esclude la necessità di accertare l'esistenza di un rapporto diretto tra l'avente causa e il fondo acquistato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di dover verificare i presupposti di cui all'art. 1146 comma 2, c.c. in capo all'avente causa di un fondo sul quale il dante causa aveva già maturato il diritto di servitù di passaggio a titolo originario).

Ambulatorietà della servitù e diritti degli acquirenti

La Corte ha ribadito il principio dell'ambulatorietà della servitù, il quale stabilisce che una servitù segue il fondo dominante anche in caso di trasferimento a terzi. In questo senso, l'acquirente del fondo non ha bisogno di dimostrare un rapporto diretto con il fondo sul quale grava la servitù, poiché il diritto di passaggio è già stato acquisito dal dante causa. Questo principio semplifica la situazione per gli acquirenti, evitando complicazioni legate alla verifica di diritti preesistenti.

  • La servitù di passaggio è un diritto reale che consente il transito su un fondo altrui.
  • Il principio di ambulatorietà implica che la servitù segue il fondo dominante anche in caso di trasferimento.
  • Non è necessario accertare un rapporto diretto tra l'acquirente e il fondo per beneficiare della servitù.

Conclusioni

In sintesi, l'Ordinanza n. 11243 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella chiarezza giuridica riguardo alle servitù di passaggio. Essa conferma la validità del principio di ambulatorietà e semplifica le procedure per gli acquirenti dei fondi, garantendo così una maggiore certezza e protezione dei diritti di proprietà. È fondamentale per gli operatori del diritto e per i proprietari terrieri comprendere queste disposizioni per evitare future controversie legali.

Studio Legale Bianucci