Ordinanza n. 17879 del 2024: Impugnabilità dei compensi nel fallimento e gratuito patrocinio

La recente ordinanza n. 17879 del 28 giugno 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre una significativa interpretazione in merito alla liquidazione dei compensi ai professionisti incaricati dal fallimento, ponendo l'accento su importanti aspetti procedurali e normativi. In particolare, il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da C. (Clemente Natale) contro M. (Avvocatura Generale dello Stato) in relazione al decreto di liquidazione dei compensi, stabilendo con chiarezza le modalità di impugnazione.

Il Principio di Impugnabilità dei Compensi

La Corte ha ribadito che l'opera prestata dai professionisti a favore del fallimento viene liquidata dal giudice delegato con un decreto che è impugnabile esclusivamente mediante il reclamo ex art. 26 della legge fallimentare. Questo principio è di fondamentale importanza in quanto stabilisce un chiaro confine per la contestazione dei compensi, evitando ambiguità nelle procedure.

  • Il decreto di liquidazione dei compensi è impugnabile solo tramite reclamo.
  • Il giudice delegato ha la responsabilità esclusiva della liquidazione.
  • Le Commissioni del patrocinio a spese dello Stato non hanno competenza nella vigilanza sui compensi dei difensori del fallimento.

L'Importanza del Gratuito Patrocinio

Un aspetto cruciale della sentenza riguarda il fallimento ammesso al gratuito patrocinio. La Corte ha chiarito che, anche in questo contesto, il decreto di liquidazione dei compensi è soggetto alle stesse regole di impugnabilità, come stabilito dall'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002. Questo significa che i professionisti che prestano assistenza a un fallimento ammesso al gratuito patrocinio non possono contestare la liquidazione dei loro compensi in modi diversi da quelli previsti dalla legge.

Decreto di liquidazione dei compensi a professionisti incaricati dal fallimento - Impugnabilità - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Processo tributario - Fallimento ammesso al gratuito patrocinio - Impugnazione della liquidazione del compenso del difensore - Modalità - Eccezione - Esclusione. L'opera prestata dai professionisti a favore del fallimento viene liquidata dal giudice delegato con decreto impugnabile esclusivamente con il rimedio del reclamo ex art. 26 l.fall.; tale principio non soffre eccezioni quanto al decreto di liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al gratuito patrocinio in un processo tributario, come si desume ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 che devolve al giudice delegato, e non alle Commissioni del patrocinio a spese dello Stato, tutte le funzioni di vigilanza.

Conclusioni

L'ordinanza n. 17879 del 2024 rappresenta un importante chiarimento in materia di liquidazione dei compensi dei professionisti nel contesto del fallimento. Essa sottolinea la centralità del ruolo del giudice delegato e la necessità di seguire le procedure stabilite dalla legge per l'impugnazione. Questo non solo tutela i diritti dei professionisti, ma garantisce anche una maggiore trasparenza e correttezza nelle operazioni fallimentari. È fondamentale che i professionisti del settore legale siano consapevoli di queste disposizioni per garantirne una corretta applicazione.

Studio Legale Bianucci