Ordinanza n. 10985 del 2024: Chiarimenti sul Domicilio nel Processo Tributario

La recente ordinanza n. 10985 del 23 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre importanti chiarimenti riguardo al domicilio eletto e alle modalità di notifica nel processo tributario. In particolare, la sentenza sottolinea le responsabilità delle parti in merito alla comunicazione delle variazioni del domicilio, evidenziando l'importanza di seguire correttamente le procedure per evitare problematiche nel contenzioso.

Il Domicilio Eletto e le Variazioni

L'ordinanza affronta il tema del domicilio eletto, specificando che, secondo l'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è onere della parte comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio. Queste variazioni diventano efficaci nei confronti delle controparti dal decimo giorno successivo alla notifica della denuncia di variazione. Tuttavia, l'elezione del domicilio presso lo studio di un difensore ha una funzione limitata, essendo solo un'indicazione della sede del procuratore.

  • Onere di comunicazione per il domicilio autonomamente eletto
  • Funzione del domicilio presso il difensore
  • Responsabilità del notificante nella ricerca del nuovo domicilio

Onere di Notificazione e Ricerca del Nuovo Indirizzo

La Corte chiarisce che il difensore domiciliatario non ha l'obbligo di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio. Di conseguenza, spetta al notificante effettuare le necessarie ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, anche in assenza di una comunicazione formale da parte della controparte. Questo aspetto è fondamentale per garantire la corretta prosecuzione del processo tributario e per evitare che errori formali possano compromettere i diritti delle parti coinvolte.

Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto - Variazioni - Onere di notificazione alla controparte - Limiti - Domicilio presso qualsiasi difensore - Variazione del recapito professionale - Notificazione - Ricerca - Onere a cura del notificante - Fondamento. Nel processo tributario, l'onere di comunicare le variazioni, che diventano efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo; ne consegue che il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 10985 del 2024 rappresenta un importante strumento di chiarimento per le parti coinvolte in un contenzioso tributario. Essa ribadisce l'importanza dell'osservanza delle norme relative al domicilio e alle notifiche, sottolineando che la responsabilità di comunicare variazioni ricade sulla parte interessata. È cruciale, quindi, che le parti siano consapevoli delle proprie responsabilità e che si attivino per garantire la correttezza delle comunicazioni, evitando così possibili contenziosi futuri.

Studio Legale Bianucci