Accertamenti tributari: la sentenza n. 9733 del 2024 e l'esercizio dei poteri della Guardia di Finanza

La recente ordinanza n. 9733 del 10 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante interpretazione riguardo all'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria da parte della Guardia di Finanza in materia di accertamenti tributari. In particolare, la sentenza chiarisce che non è necessaria l'autorizzazione del comandante regionale, contrariamente a quanto prescritto da alcune norme precedenti. Questa pronuncia ha importanti implicazioni per le operazioni di controllo fiscale e per i diritti dei contribuenti.

Il contesto normativo

L'articolo 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'articolo 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono che l'esercizio dei poteri di polizia tributaria deve avvenire con l'autorizzazione del comandante di zona. Tuttavia, la Corte ha precisato che, nel caso in cui la Guardia di Finanza operi nell'ambito dei poteri di polizia giudiziaria, tale autorizzazione non è necessaria. Questo aspetto è fondamentale, perché evidenzia come le funzioni di polizia giudiziaria e quelle di polizia tributaria possano intersecarsi senza necessitare sempre di un permesso specifico.

NOZIONE - IN GENERE Guardia di Finanza - Esercizio di poteri di polizia giudiziaria - Autorizzazione del comandante regionale - Necessità - Esclusione. In tema di accertamenti tributari, qualora la Guardia di Finanza operi nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria, non è necessaria l'autorizzazione del comandante di zona, prevista dall'art. 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, la cui assenza, peraltro, anche nelle ipotesi di esercizio dei poteri di polizia tributaria, non comporta necessariamente, mancando una specifica previsione in tal senso, l'invalidità dell'atto compiuto, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

Implicazioni pratiche della sentenza

Questa pronuncia della Cassazione ha diverse implicazioni pratiche:

  • Rafforzamento dei poteri operativi della Guardia di Finanza, che può svolgere controlli senza attendere autorizzazioni, accelerando così i processi di verifica.
  • Possibilità di operare in modo più efficiente in situazioni di emergenza o quando è necessaria una tempestiva azione di polizia giudiziaria.
  • Chiarimento per i contribuenti riguardo ai diritti e alle garanzie in caso di controlli, sottolineando che l'assenza di autorizzazione non implica automaticamente l'invalidità dell'atto, a meno che non siano coinvolti diritti fondamentali.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 9733 del 2024 rappresenta un passo significativo nella definizione dei limiti e delle possibilità di intervento della Guardia di Finanza nell'ambito degli accertamenti tributari. Essa chiarisce che, sebbene l'autorizzazione del comandante regionale non sia necessaria in caso di esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, i diritti fondamentali dei cittadini devono sempre essere rispettati. È importante che contribuenti e professionisti del settore rimangano informati su queste evoluzioni giuridiche, per garantire una corretta applicazione delle normative in materia tributaria.

Studio Legale Bianucci