Commento alla Sentenza Ordinanza n. 10540 del 2024: Impignorabilità del Trattamento Pensionistico

La recente Ordinanza n. 10540 del 18 aprile 2024 della Corte di Cassazione offre spunti significativi in merito alla questione dell'impignorabilità del trattamento pensionistico. In un contesto giuridico in continua evoluzione, è fondamentale comprendere le implicazioni di questa sentenza, soprattutto riguardo al trattamento pensionistico versato su un conto corrente e alle modalità di esecuzione forzata.

Il Contesto Normativo

La norma di riferimento in questa materia è l'art. 545 del Codice di Procedura Civile, il quale disciplina il regime di impignorabilità di determinati redditi, tra cui i trattamenti pensionistici. Tuttavia, la modifica apportata dal Decreto Legge n. 83 del 2015 ha cambiato le carte in tavola, introducendo nuove regole per la pignorabilità delle somme accreditate sui conti correnti.

Trattamento pensionistico - Versamento su conto corrente - Vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.

Implicazioni della Sentenza

La Corte ha stabilito che il trattamento pensionistico, se versato su un conto corrente e pignorato prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 2015, non gode più della protezione prevista per i crediti pensionistici. Questo significa che:

  • Le somme versate sul conto perdono la loro identità di crediti pensionistici.
  • Non sono più soggette ai limiti di pignorabilità originariamente previsti.
  • Si applica, invece, il principio generale di cui all'art. 2740 c.c., che prevede la possibilità di pignorare i beni in base alla loro natura fungibile.

Conclusioni

Questa sentenza rappresenta un importante chiarimento sulla disciplina dell'impignorabilità del trattamento pensionistico, in particolare per quanto riguarda le somme già accreditate su conto corrente. Le conseguenze di tale decisione possono avere un impatto notevole sia per i debitori, che vedono una diminuzione della protezione dei loro redditi, sia per i creditori, che possono accedere a somme precedentemente protette. È fondamentale, pertanto, per tutti gli attori coinvolti, rimanere aggiornati sulle evoluzioni legislative e giurisprudenziali in materia.

Studio Legale Bianucci