Somministrazione di energia elettrica: commento sulla sentenza n. 20140 del 2024

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20140 del 22 luglio 2024 offre importanti spunti di riflessione sulla somministrazione di energia elettrica, in particolare sul servizio di salvaguardia previsto dal decreto legge n. 73 del 2007. Questo provvedimento si inserisce in un contesto normativo complesso e tocca aspetti cruciale legati alla conclusione dei contratti e alle responsabilità delle parti coinvolte.

Il contesto normativo e i principali elementi della sentenza

La Corte, nella sua pronuncia, chiarisce che l'assunzione della qualità di aggiudicatario per un'area territoriale, al termine dell'operatività dell'esercente provvisorio, comporta un subentro automatico nel rapporto di somministrazione. Questo fenomeno è definito come "scambio senza accordo". Tale inquadramento giuridico implica che, nonostante l'assenza di un accordo esplicito, il nuovo operatore è obbligato a fornire il servizio, garantendo quindi la continuità dell'erogazione energetica.

  • Assunzione della qualità di aggiudicatario ex lege
  • Subentro nel rapporto di prestazione di servizio
  • Scambio senza accordo

Le comunicazioni economiche e le responsabilità

Un aspetto cruciale sollevato dalla sentenza riguarda le modalità di comunicazione delle condizioni economiche al consumatore. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la comunicazione da parte del nuovo esercente non costituisce una regola di validità del contratto, ma si configura come una norma di condotta. Questa distinzione è fondamentale poiché la mancanza di tale comunicazione non determina la nullità del contratto, bensì può dar luogo a un rimedio risarcitorio in caso di danno o svantaggio per l'utente.

Somministrazione di energia elettrica - Servizio di salvaguardia ex art. 1, comma 4, d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007 - Assunzione di fatto della qualità di aggiudicatario per una determinata area territoriale - Fattispecie di "scambio senza accordo" - Comunicazione delle condizioni economiche - Regola di validità - Esclusione - Fondamento. 160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere. In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora ARERA), non integra una regola di validità (stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente.

Conclusioni

In conclusione, l'ordinanza n. 20140 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella comprensione della somministrazione di energia elettrica e dei suoi implicati legali. Essa chiarisce che, sebbene il subentro nel servizio avvenga automaticamente, restano fondamentali le comunicazioni economiche per tutelare i diritti degli utenti. La distinzione tra regole di validità e norme di condotta, così come evidenziato dalla Corte, apre la strada a una più attenta analisi delle responsabilità delle parti coinvolte, facendo luce su un tema di grande attualità e rilevanza sociale.

Studio Legale Bianucci