Cessione del credito a scopo di garanzia: commento alla sentenza n. 19358 del 2024

La sentenza n. 19358 del 15 luglio 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento riguardo alla cessione del credito a scopo di garanzia. Questo tema, di cruciale importanza nel diritto delle obbligazioni, merita un'analisi approfondita per comprendere appieno le conseguenze giuridiche e le dinamiche tra cedente e cessionario.

La natura giuridica della cessione del credito

La Corte, guidata dal Presidente R. G. A. e dall'Estensore F. M. C., ribadisce che la cessione del credito può avere una funzione esclusiva di garanzia. Questo significa che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un suo credito, legittimandolo ad azionare il credito originario e quello ceduto in garanzia, sempre che l'obbligazione del debitore garantito sia ancora in essere.

  • Il cessionario può esercitare diritti sui crediti ceduti.
  • Se l'obbligazione garantita si estingue, il credito ritornerebbe automaticamente al cedente.
  • Non è necessaria un'attività negoziale per il ritrasferimento del credito.

Effetti della cessione del credito

Un aspetto cruciale evidenziato dalla sentenza riguarda gli effetti della cessione. In caso di estinzione totale o parziale dell'obbligazione garantita, il credito ceduto viene automaticamente ritrasferito alla sfera giuridica del cedente, senza che il cessionario debba compiere ulteriori atti. Questo meccanismo automatico è simile a quello della condizione risolutiva, garantendo una fluidità nelle transazioni e una protezione per il cedente.

Trasferimento del credito a scopo di garanzia - Effetti - In generale - Esazione del credito ceduto a scopo di garanzia - Legittimazione del cessionario - Limiti - Estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione garantita - Conseguenza - Ritrasferimento nella sfera giuridica del cedente, nella stessa misura, del credito ceduto - Sussistenza - Operatività - Automatica. La cessione del credito, avendo causa variabile, può avere anche funzione esclusiva di garanzia, comportando in tal caso il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest'ultimo, il quale è legittimato pertanto ad azionare sia il credito originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia, sempre che persista l'obbligazione del debitore garantito; ove, invece, si verifichi l'estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione garantita, il credito ceduto a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera giuridica del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizione risolutiva, senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un'attività negoziale diretta a tal fine.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 19358 del 2024 rappresenta un importante tassello nella comprensione della cessione del credito a scopo di garanzia. Essa chiarisce i diritti e i doveri delle parti coinvolte, nonché le modalità di trasferimento del credito. Questo pronunciamento della Corte di Cassazione non solo fornisce una guida per gli operatori del diritto, ma contribuisce anche a una maggiore certezza giuridica nelle transazioni economiche.

Studio Legale Bianucci