Analisi della Sentenza n. 19505 del 2024: Il Pegno di Beni Mobili Produttivi

La recente sentenza n. 19505 del 16 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nel panorama giuridico italiano: il pegno di beni mobili produttivi. Questa decisione non solo chiarisce le modalità di attuazione del pegno, ma mette in luce anche le differenze rispetto al pegno non possessorio, come previsto dal Decreto Legge n. 59 del 2016. Vediamo più da vicino i punti salienti di questa sentenza e il suo impatto sul diritto reale di garanzia.

Il pegno di beni mobili produttivi e la custodia

Secondo l'ordinanza in esame, la concessione in pegno di un bene mobile produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode è perfettamente ammissibile. Questo significa che, nonostante il bene venga consegnato a un custode, il debitore può continuare a farne uso, a condizione che esista un titolo negoziale che gli consenta tale utilizzo. Questo aspetto è fondamentale, poiché permette al debitore di non rimanere completamente spossessato del bene, situazione che potrebbe compromettere la sua attività produttiva.

Le differenze con il pegno non possessorio

È importante sottolineare che questa modalità di attuazione del pegno possessorio è diversa dal pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 59 del 2016. Quest'ultimo si caratterizza per l'assenza di spossessamento, sostituita dalla pubblicità iscrizionale in un registro specifico presso l'agenzia delle entrate. In altre parole, mentre nel pegno possessorio il debitore può mantenere la detenzione del bene, nel pegno non possessorio questo non è possibile, e quindi il debitore deve fare affidamento sulla pubblicità per tutelare i propri diritti.

Pegno di bene mobile produttivo - Consegna ad un terzo nominato custode - Utilizzo del bene da parte del debitore - Ammissibilità - Modalità di attuazione - Pegno non possessorio ex art. 1 del d.l. n. 59 del 2016 - Differenze. In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virtù di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalità di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui è sostituita la pubblicità iscrizionale in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.

Conclusioni

In conclusione, la sentenza n. 19505 del 2024 rappresenta un'importante conferma delle possibilità offerte dal pegno di beni mobili produttivi e chiarisce in modo dettagliato le modalità di attuazione di questo istituto. La distinzione tra pegno possessorio e non possessorio è cruciale per comprendere le implicazioni giuridiche e pratiche per i debitori che intendono garantire le proprie obbligazioni senza compromettere la propria attività. Questa decisione non solo arricchisce la giurisprudenza in materia, ma fornisce anche utili indicazioni per le pratiche quotidiane degli operatori del settore.

Studio Legale Bianucci