Commento alla Sentenza Ordinanza n. 15862 del 2024: Fallimento e Concordato Preventivo

La recente Ordinanza n. 15862 del 6 giugno 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante opportunità di riflessione sulle interrelazioni tra le procedure di concordato preventivo e le dichiarazioni di fallimento. La decisione si concentra in particolare sulla questione dell'insinuazione al passivo e sugli effetti esdebitatori, chiarendo alcuni aspetti fondamentali della normativa fallimentare.

Il Contesto Normativo

La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda la distinzione tra i vari effetti che si producono in caso di fallimento c.d. omisso medio, ossia quello che si verifica senza la risoluzione del concordato. La Corte si basa sugli articoli 184 e 186 della Legge Fallimentare, che disciplinano rispettivamente gli effetti del concordato e le modalità di risoluzione.

Concordato preventivo omologato - Dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, senza risoluzione del concordato - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Distinzione - Fondamento. In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto.

Le Implicazioni della Sentenza

Questa sentenza chiarisce che nel caso in cui il fallimento venga dichiarato mentre è ancora possibile la risoluzione del concordato, il creditore non deve subire gli effetti esdebitatori. Ciò significa che, se il fallimento rende impossibile l'attuazione del piano concordatario, non è lecito imporre al creditore le conseguenze di una procedura che non ha potuto essere completata. Questo aspetto è fondamentale per garantire una certa protezione ai creditori, che non possono essere penalizzati da eventi che esulano dal loro controllo.

  • Chiarisce i diritti dei creditori in caso di fallimento omisso medio.
  • Stabilisce che la scadenza per richiedere la risoluzione del concordato è cruciale per l'applicazione degli effetti esdebitatori.
  • Ribadisce l'importanza della chiarezza normativa in contesti complessi come quelli delle procedure concorsuali.

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 15862 del 2024 rappresenta un'importante tappa nella giurisprudenza fallimentare italiana. Essa non solo chiarisce i diritti dei creditori in caso di fallimento intersecato con un concordato preventivo, ma contribuisce anche a delineare un quadro più chiaro per la gestione delle procedure concorsuali. È fondamentale che tutte le parti coinvolte in tali procedure comprendano appieno le implicazioni di questa sentenza, per tutelare i propri diritti e interessi.

Studio Legale Bianucci