Ordinanza n. 9343 del 2024: Impugnabilità dell'Inammissibilità dell'Appello

La recente Ordinanza n. 9343 del 08 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre importanti chiarimenti riguardo all'impugnabilità delle dichiarazioni di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali. La pronuncia, che coinvolge le parti A. (D'AMBROSIO GIUSEPPE) e P. (SANTORIELLO MARCELLO), evidenzia l'importanza della specificità degli atti di impugnazione e la loro ricorribilità in Cassazione, aprendo a riflessioni significative per il mondo del diritto civile.

Contesto della Sentenza

La questione centrale trattata dalla Corte riguarda la declaratoria di inammissibilità dell'appello, adottata secondo l'art. 348-ter c.p.c. Questo articolo stabilisce che un appello può essere dichiarato inammissibile per ragioni processuali, ma la Corte di Cassazione ha chiarito che tale dichiarazione è impugnabile. Questo aspetto è fondamentale: la Corte ha ritenuto che la declaratoria non esprima un giudizio negativo sulla fondatezza del merito dell'appello, ma si limiti a questioni di forma.

Impatti Pratici della Sentenza

Questa ordinanza ha delle ripercussioni pratiche significative. Ecco alcuni punti chiave:

  • La possibilità di impugnare le dichiarazioni di inammissibilità consente un'ulteriore chance di revisione per i ricorrenti.
  • La Corte ha accolto il motivo di ricorso riguardante la specificità dell'atto di appello, enfatizzando l'importanza di redigere atti chiari e ben strutturati.
  • Questa sentenza potrebbe incentivare un maggior rigore nella preparazione degli atti di impugnazione, in quanto la loro adeguatezza è scrutinata con maggiore attenzione.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, è pronunciata fuori dei casi normativamente previsti. (In applicazione del principio la S.C., accogliendo il motivo di ricorso con cui era dedotta la sufficiente specificità dell'atto di appello, ha cassato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado).

Conclusioni

In conclusione, l'Ordinanza n. 9343 del 2024 rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti dei ricorrenti, garantendo loro la possibilità di rivedere le decisioni di inammissibilità adottate per ragioni processuali. È fondamentale per gli operatori del diritto comprendere le implicazioni di questa pronuncia e adottare un approccio più attento e specifico nella preparazione degli atti di appello, al fine di evitare l'inammissibilità e garantire una giustizia più equa.

Studio Legale Bianucci