Analisi della Sentenza n. 26518 del 2024: Rifiuti e Terreni Confiscati

La sentenza n. 26518 del 13 marzo 2024, pubblicata dalla Corte di Appello di Venezia, affronta un tema di rilevante importanza nel contesto della gestione dei rifiuti e della loro assunzione di responsabilità. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla configurabilità della contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti, anche nel caso in cui questi siano abbandonati su terreni confiscati.

Il Contesto Normativo

La questione ruota attorno all'articolo 255, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, noto come Codice dell'Ambiente. La norma stabilisce che chi non ottempera a un'ordinanza sindacale che impone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti incorre in una contravvenzione. In questo caso, la Corte ha chiarito che l'indisponibilità del terreno confiscato non esime il soggetto destinatario dell'ordinanza dai propri obblighi.

  • Rifiuti abbandonati su terreni confiscati: responsabilità mantenuta.
  • Obbligo di richiedere autorizzazione al giudice per accedere ai luoghi.
  • Riferimenti normativi: d.lgs. n. 152 del 2006, art. 192 e 255.

La Massima della Sentenza

Contravvenzione di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs n. 152 del 2006 – Terreno confiscato – Configurabilità – Ragioni. In tema di rifiuti, la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrata anche nel caso in cui i rifiuti siano abbandonati su di un terreno confiscato, posto che la sopravvenuta indisponibilità dello stesso non è ostativa all'adempimento degli obblighi imposti al destinatario dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. citato, che, per ottemperarvi, deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi.

Questa massima rappresenta un importante chiarimento giuridico, poiché sottolinea come l'abbandono di rifiuti su terreni confiscati non sollevi il responsabile dall'obbligo di rimuoverli. La Corte, quindi, ribadisce la necessità di rispettare le ordinanze sindacali, evidenziando che la confisca del terreno non interrompe l'obbligo di intervento.

Conclusioni

La sentenza n. 26518 del 2024 fornisce un'importante interpretazione delle norme sul trattamento dei rifiuti, in particolare in situazioni complesse come quella dei terreni confiscati. Essa chiarisce che, indipendentemente dalla disponibilità del suolo, i soggetti destinatari delle ordinanze sindacali devono attivarsi per la rimozione dei rifiuti, richiedendo, se necessario, l'autorizzazione al giudice. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso una gestione più responsabile dei rifiuti e una maggiore tutela dell'ambiente.

Studio Legale Bianucci