Responsabilità delle associazioni sportive e notifiche fiscali: commento all'ordinanza n. 9980 del 2024

Recentemente, l'ordinanza n. 9980 del 12/04/2024 ha suscitato interesse nel panorama giuridico italiano, affrontando tematiche di rilevante importanza per le associazioni dilettantistiche sportive e la loro responsabilità nei confronti delle obbligazioni tributarie. La Corte ha stabilito che la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti di un soggetto che agisce per l'associazione è legittima, evidenziando la solidità del principio di responsabilità solidale previsto dall'articolo 38 del Codice Civile.

La questione della responsabilità solidale

Secondo quanto espresso nella sentenza, i membri di un'associazione sportiva dilettantistica possono essere considerati solidalmente responsabili per i debiti tributari, anche se l'avviso di accertamento è notificato solo a uno di essi. Questo principio si basa sulla normativa vigente, in particolare sull'articolo 38 del Codice Civile, che stabilisce che i membri di un'associazione non riconosciuta rispondono in solido per gli obblighi assunti in nome dell'associazione stessa.

  • Responsabilità solidale: i membri devono essere consapevoli che le loro azioni possono avere ripercussioni fiscali.
  • Facoltà dell'Amministrazione finanziaria: quest'ultima ha il diritto di scegliere il destinatario della notificazione.
  • Implicazioni pratiche: le associazioni sportive devono gestire con attenzione le loro responsabilità fiscali.

La legittimità della notificazione

Un aspetto cruciale dell'ordinanza è la legittimità della notificazione dell'avviso di accertamento. La Corte ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria non è vincolata a notificare l'avviso anche all'associazione, potendo rivolgersi direttamente al soggetto che ha agito per conto di essa. Questo rappresenta un'importante semplificazione per l'Amministrazione, ma impone altresì ai membri dell'associazione una maggiore responsabilità e attenzione nella loro gestione.

PERSONALITA' GIURIDICA In genere. In tema di associazioni dilettantistiche sportive, la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione è legittima, in quanto, essendo il medesimo solidalmente responsabile con l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione.

Conclusioni

In sintesi, l'ordinanza n. 9980 del 2024 rappresenta un importante riferimento per le associazioni dilettantistiche sportive, chiarendo la questione della responsabilità solidale e della legittimità della notificazione degli avvisi di accertamento. È fondamentale che i membri di tali associazioni siano consapevoli delle implicazioni fiscali delle loro azioni e gestiscano con attenzione le loro responsabilità. La sentenza offre un'importante opportunità di riflessione sulle dinamiche di responsabilità all'interno delle associazioni e sull'interazione con l'Amministrazione finanziaria.

Studio Legale Bianucci