Giurisdizione delle elezioni del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi: commento sull'ordinanza n. 18651 del 2024

Recentemente, l'ordinanza n. 18651 del 2024 ha sollevato importanti questioni riguardanti la giurisdizione sulle controversie elettorali all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi. Questa sentenza non solo chiarisce le competenze della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ma offre anche un'interessante riflessione sulla conformità con l'articolo 102 della Costituzione italiana.

Contesto della sentenza

La questione centrale dell'ordinanza riguarda la validità delle operazioni elettorali per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi. In base al combinato disposto di alcune leggi, tra cui la l. n. 3 del 2018, è stata estesa la giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Questo implica che le controversie relative alle elezioni di tale Comitato rientrano ora sotto la sua competenza.

  • Estensione della giurisdizione per gli Ordini dei biologi
  • Integrazione della Commissione centrale da professionisti biologi
  • Assenza di violazione dell'art. 102 Cost.
Elezioni del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi - Controversie in ordine alla validità delle operazioni elettorali - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Sussistenza - Fondamento - Contrasto con l'art. 102 Cost. - Esclusione - Ragioni. A seguito dell'estensione agli Ordini dei biologi - in forza del combinato disposto degli artt. 4, commi 1 e 12, e 9 della l. n. 3 del 2018 - della disciplina di cui al d.lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, la giurisdizione sulle controversie relative alla validità delle operazioni elettorali per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi spetta alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (integrata da biologi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.p.c.m. 14 ottobre 2021, come modificato dall'art. 2 del d.p.c.m. 28 aprile 2023), senza che ciò comporti una violazione dell'art. 102, comma 2, Cost., non essendosi determinato alcun ampliamento delle materie attribuite al giudice speciale preesistente, ma solo una ri-perimetrazione della categoria delle professioni sanitarie, frutto dell'emersione di nuove istanze di salvaguardia del bene primario della salute.

Implicazioni e riflessioni sulla sentenza

Questa ordinanza chiarisce che l'inclusione dei biologi all'interno della Commissione centrale non comporta un ampliamento delle competenze già esistenti, ma una ridefinizione dei confini delle professioni sanitarie. Ciò è particolarmente significativo in un contesto in cui le professioni sanitarie si stanno evolvendo rapidamente, e la giurisdizione deve adattarsi alle nuove esigenze emerse nel campo della salute pubblica.

Inoltre, l'ordinanza sottolinea l'importanza di mantenere un equilibrio tra le diverse professionalità e le reciproche competenze all'interno del sistema sanitario, garantendo che le decisioni siano prese da chi ha una conoscenza approfondita delle specificità professionali.

Conclusioni

In sintesi, l'ordinanza n. 18651 del 2024 rappresenta un passo importante nella definizione delle giurisdizioni competenti in ambito elettorale per le professioni sanitarie. Essa non solo offre chiarezza sulle competenze della Commissione centrale, ma evidenzia anche come le nuove istanze in materia di salute pubblica richiedano una continua evoluzione del quadro giuridico esistente. Rimanere aggiornati su tali sviluppi è fondamentale per i professionisti del settore, nonché per garantire un corretto funzionamento delle istituzioni sanitarie italiane.

Studio Legale Bianucci