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Responsabilità civile e custodia: commento alla sentenza Cass. civ., Ord. n. 16295/2019

La sentenza della Corte di Cassazione n. 16295 del 2019 offre un'importante riflessione sulla responsabilità civile degli enti locali in relazione ai danni causati da beni in custodia. In questo caso, la Corte ha affrontato la questione della responsabilità di Roma Capitale riguardo un incidente stradale provocato da un cartellone pubblicitario staccatosi a causa di una forte folata di vento. La decisione mette in evidenza i doveri di vigilanza e manutenzione che gravano sugli enti locali, evidenziando come la loro responsabilità non possa essere esclusa semplicemente affidando la gestione a terzi.

Il contesto del caso e le motivazioni della Corte

S.C. aveva citato in giudizio Roma Capitale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente provocato da un cartellone pubblicitario. Inizialmente, il Tribunale aveva escluso la responsabilità dell'ente locale, attribuendo la colpa esclusivamente alla Publigest Srl, azienda che gestiva la pubblicità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della S.C., sottolineando che l'amministrazione non può esimersi dalla responsabilità per omessa vigilanza sui beni in custodia.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità soltanto ove dimostri che l'evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee.

I principi di diritto affermati

La Corte ha ribadito che la responsabilità civile degli enti locali deve essere valutata tenendo conto non solo delle norme codicistiche, ma anche delle disposizioni secondarie che regolano i loro doveri di diligenza. In particolare, l'art. 2051 c.c. deve essere applicato anche agli enti pubblici, con riferimento alla necessità di vigilare sulla sicurezza delle infrastrutture.

  • Obbligo di manutenzione degli impianti pubblicitari.
  • Necessità di una vigilanza attiva e continua, anche quando la gestione è affidata a terzi.
  • Responsabilità oggettiva in caso di omissione di doveri di sicurezza.

La Corte ha chiarito che l'affidamento a privati non libera l'ente locale da responsabilità, evidenziando come il Comune debba sempre garantire la sicurezza della circolazione stradale e intervenire in caso di situazioni di pericolo.

Conclusioni

La sentenza n. 16295/2019 rappresenta un importante precedente per la giurisprudenza italiana in materia di responsabilità civile degli enti locali. Essa sottolinea come la vigilanza e la manutenzione siano obblighi imprescindibili per le pubbliche amministrazioni, le quali non possono sottrarsi alle proprie responsabilità nemmeno in presenza di contratti di gestione con terzi. È fondamentale che gli enti locali comprendano le implicazioni delle loro scelte gestionali e adottino misure adeguate per garantire la sicurezza dei cittadini.