Commento alla Sentenza Ordinanza n. 20269 del 2024: Diffamazione e Danno Morale

La recente ordinanza n. 20269 del 22 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, ha affrontato una questione cruciale nel campo della responsabilità civile, in particolare riguardo alla diffamazione e al risarcimento dei danni morali. L'oggetto del contendere era l'attribuzione di condotte disonorevoli a un familiare defunto, un tema delicato che suscita interrogativi sia giuridici che morali.

Il Caso in Esame

Il ricorrente, V., ha agito per il risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione di notizie diffamatorie riguardanti il fratello, deceduto sei anni prima. La Corte d'Appello di Venezia aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo insufficiente la prova del danno subito. Tuttavia, la Cassazione ha cassato con rinvio tale decisione, evidenziando l'importanza di considerare la presunzione di danno morale in caso di diffamazione di familiari deceduti.

(DANNI MORALI) In genere. In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non é in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito. (Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cioè, di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).

La Presunzione di Danno Morale

La Corte ha chiarito che il danno morale derivante dalla diffamazione non è automaticamente scontato, ma deve essere dimostrato. Tuttavia, in assenza di elementi contrari, esiste una presunzione iuris tantum di sofferenza morale e reputazionale. Questo implica che, nel caso in cui un membro della famiglia sia vittima di diffamazione, i familiari hanno diritto a richiedere un risarcimento per il danno subito, a meno che non venga dimostrato il contrario.

  • Il pregiudizio morale è presunto ma non automatico.
  • Il soggetto che diffama deve provare l'inesistenza del danno.
  • La relazione tra il defunto e i familiari deve essere chiaramente definita.

Conclusioni

Questa sentenza segna un passo importante nel riconoscimento dei diritti delle persone che subiscono un danno morale a causa della diffamazione di familiari defunti. Sottolinea la necessità di una valutazione attenta delle relazioni familiari e del danno subito, promuovendo una maggiore protezione legale in contesti di sensibilità come quello della morte di un congiunto. In un panorama giuridico in continua evoluzione, è fondamentale che le famiglie sappiano di avere un diritto a essere tutelate anche dopo la perdita di una persona cara.

Studio Legale Bianucci