Ordinanza n. 17955 del 28/06/2024: La responsabilità del costruttore secondo l'art. 1669 c.c.

La responsabilità del costruttore è un tema di grande rilevanza nel diritto civile italiano, soprattutto in relazione ai contratti di appalto e alla vendita di immobili. L'ordinanza n. 17955 del 28 giugno 2024 della Corte di Cassazione si inserisce in questo dibattito, chiarendo le condizioni di responsabilità ex art. 1669 c.c. e l'estensione di tale responsabilità anche all'alienante. In questo articolo, analizzeremo i punti chiave di questa sentenza e le sue implicazioni pratiche.

Il contesto normativo e la responsabilità del costruttore

L'articolo 1669 del Codice Civile italiano stabilisce la responsabilità del costruttore per i difetti di costruzione che possano compromettere la sicurezza o la stabilità dell'immobile. Secondo l'ordinanza in questione, la Corte ha sottolineato che è responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che mantiene potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione, anche se utilizza soggetti qualificati come appaltatori o progettisti.

È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.

Le implicazioni della sentenza

La decisione della Corte mette in luce diverse implicazioni per i professionisti del settore e per i venditori di immobili. Le principali considerazioni includono:

  • Onere della prova: Il venditore deve dimostrare di non avere avuto potere di controllo sull'appaltatore per evitare la responsabilità.
  • Concatenazione di appalti: Anche in presenza di diversi livelli di appalto, il venditore può essere ritenuto responsabile per i difetti se ha mantenuto un ruolo attivo nella supervisione.
  • Condotta colposa: La sentenza rinforza il concetto che la responsabilità può derivare anche da omissioni, non solo da atti di negligenza.

Conclusioni

La sentenza n. 17955 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella definizione della responsabilità del costruttore e dell'alienante nel contesto dei contratti di appalto. Essa chiarisce che la capacità di controllo e supervisione sull'attività di costruzione gioca un ruolo cruciale nell'attribuzione della responsabilità. Pertanto, è fondamentale che i venditori e i professionisti del settore edile siano consapevoli delle loro responsabilità e delle possibili conseguenze legali derivanti da un esercizio inadeguato del loro potere di controllo. Comprendere queste dinamiche può aiutare a prevenire controversie legali e a garantire una maggiore sicurezza per gli acquirenti di immobili.

Studio Legale Bianucci